202 L’ECONOMISTA 4 marzo 1917 - N. 2235 Per acquedotti: Serravano di Chienti, L. 16.300 — I Sulla .proposta dei ministro segretario dii Stato per Vali va 32.000 — Villa Urbana, 85.100 — Aiolà. 73.000 ] i lavori pubblici, di concerto con i ministri del te-— Savona, 14.000 — Apparizione, 128.200 — Olgiate soro, dell’agricoltura e della guerra.; Abbiamo decretato e decretiamo: Comasco, 89.100 — Noragugume, 16.300. Per opere igieniche: Asnago (cimitero), L. 8000 — Valva (Lavatoio), 8100 — Gamarda (cimitèro), 4700 — Nenii (cimitero), 23.100 — Putignano (macello) 35.000 — Patoglio (cimitero), 24.000 .—r Ghemme (fognatur tura), 8000 — Guai» (opere varie), 9000 — Busto Arsirlo (fognatura), 50.000 — Gastelnovo di Porto (lavatoio), 19.900 — San Nicola da Crissa (fognatura), 35.000 — San Nicola da Crissai (paviimemtazione stradale), 39.000 — Galvignano (cimitero), 10.000 — Olgiate Comasoo (idranti), 9000 — Sitilo (sistemazione stradale), 50.000. LEGISLAZIONE DI GUERRA Roonomioa Panificazione. — La « Gazzetta ufficiale » pubblica il seguente decreto N. 246 in data 18 febbraio 1917. Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; Veduti i decreti Luogotenenziali 2 agosto 1916, n. 926, 19 ottobre 1916, n. 1399, e 12 dicembre 1916, n. 1708; Udito il Consiglio dei hiimstri; Sulla proposta del Comitato dei ministri di cui al decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 56; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. — Il decreto’ Luogotenenziale 12 dicembre .1916, n. 1708, è modificato come agli articoli segmenti : Art. 2. — Il pane deve essere preparato in forma di pagnotta, liscia (senza tagli), del peso non inferiore a 700 grammi. Art. 3. — Le disposizioni del precedente articolo', e le .altre vigenti in materia di panificazione e di abburattamento delie farine, si applicano, anche ai privati che producono il pane nelle loro case. Art. 4. — Il pane non può essere messo ini vendita o somministrato se non nel giorno successivo a quello della cottura e non può essere sottoposto a procedimenti speciali di conservazione tendenti a mantenerlo fresco. Art. 5. — La vendita e la somministrazione dei pane, anche se la consegna venga, fatta al domicilio del consumatore, cessa la. domenica alle ore 12, e in tutti gli altri giorni alle ore 13. I prefetti potranno, sentita la Commissione consultiva dei consumi, consentire, colle norme e condizioni del caso, die in alcuni esercizi la vendita del pane sia protratta nel pomeriggio, dopo, le ore fissate nel precedente capoverso, fermo sempre restando, anche per questi esercizi, l’obbligo di vendere pane r ali ermo. Art. 6. — L’orario di lavorazione del pane comincia non primi delle 10 e finisce non più tardi delle 21, salvo le eccezioni che potranno essere stabilite nelle norme dii cui al successivo art. 8. E’ tuttavia consentito che un solo operaio per ciascun panificio (lavori, per non più di due ore, tra le 6 e le IO, esclusivamente per la preparazione ed il rinfresco dei lieviti. Art. 7. — I contravventori alle disposizioni dea precedenti articoli, concernenti la forma ed il peso del pane e l’obbligo di venderlo raffermo, sono puniti a norma del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399; ed i contravventori alle disposizioni concernenti l’orario di vendita e di lavoro, sono puniti a norma dell’art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 905. Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il Io marzo 1917. Le norme per l’applicazione di esso saranno stabilite dal commissario generale dei consumi, conforme le decisioni del Comitato dei ministri di cui al decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76. Disposizioni transitorie. Art. 9. — Fino al giorno dell’entrata in vigore del presente decreto avranno applicazione le disposizioni del precitato decreto Luogotenenziale 12T3icembre 1916, n. 1708. Lignite e torbe. —• La « Gazzetta ufficiale » pubblica il seguente decreto n. 261 in. data 22 febbraio 1917. Udito il Consiglio dei ministri; Art. 1. — Al Comitato istituito con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, è concessa pgni necessaria facoltà per provvedere direttamente', anche in via di requisizione con He norme e- con tutti gli effetti previsti dai decreti 22 aprile1 1915, n. 506, 30 ottobre 1915, n.. 1570; 6 gennaio 1916, n. 43 e 4 febbraio 1917, n. 204 e del presente decreto, a quanto occorre per la pronta dntemsificazione della produzione e per la migliore utilizzazione diai combustibili nazionali, nonché per la fabbricazione di agglomerati con impiego dei combustibili stessi. Le cose, i beni, gli impianti, i mezzi d’opera è di trasporto acquistati, noleggiati, requisiti o comum que destinati per tali finalità, non possono' essere distratti dalla destinazione loro senza l’espresso consentimento del Comitato.. Le disposizioni degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 18 del decreto Luogotenenziale' 7 gennai» .1917, n. 35, si applicano per la produzione e utilizzazione di qualunque specie d>i combustibili nazionali. Art. 2. Le ordinanze emesse dal Comitato, agli effetti delirarti 9 comma b) del decreti» Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35 e indipendentemente dai comma c) delTarticolo stesso, per ingiungere a qualunque produttore o detentore d,i combustibili nazionali, di vendere a un determinato acquirente determinati quantitativi di combustibili, in termini prefissi ed a prezzi concordati o da stabilire a norma dieli’art. 15 del citato decreto, debbono essere eseguite con preferenza ali adempimento di qualsiasi altra obbligazione. Art. 3. — Nei oasi previsti idali’art. 5 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, quando la proprietà sia contestata o non si conoscano o non risiedano in Italia il proprietario od i proprietari dei fondi in cui il giacimento si trova, o s’ignori la residenza loro, l’invito è fatto al possessore od ai possessori dèi fondi stessi. Quando i proprietari ed i possessori, sono molto numerosi il Comitato procede agli inviti mediante inserzione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno ed affissione all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio si trovino i fiondi. In tutti i casi nei quali dia qualsiasi legge, decreto, regolamento od atto sieno prescritte pubblicazioni o notifica e siano fissati termiini anche se per opposizione, il Comitato stabilisce forme rapide dii pubblicazione o di notifica e termini cor rispondenti all’urgenza di provvedere. I sequestri e le’ contestazioni sulle proprietà dei fondi delle miniere, delle torbiere e delle fabbriche di combustibili nazionali, le morti ed i falliménti dei titolari, anche se anteriori al presente decreto, non possono' comunque impedire o ritardare l’elseir-cizi.o delle attribuzioni tutte .spettanti al Comitato. Art. 4. — Il Comitato, nel caso in cui provveda direttamente alla coltivazione di una miniera rievocata, è tenuto soltanto a -versare alla Gassa die- he dei,l’antico concessionario o di chi vi abbia diritto la somma corrispondente al valore della parte degli impianti e dei macchinari considerati pertinenze della miniera, in quanto utiMizizabili, oppure un canone mensile per tutta la durata deiresercizio in corrispettivo dell’uso degli impianti e macchinari stessi. Quando l’accordo non sia' possibile, la determinazione del valore o del canonie è fatta provvisoriamente dal Comitato salvo Tarbitrato a norma dettarti 15 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35. In caso di' requisizione d"un.a miniera O1 torbiera il | compenso spettante al titolane ed agli aventi diritto è determinato a miesie in base ai mancati utili mensili calcolati, sulla quantità dii prodotto effettivamente utilizzato negli ultimi venti mesi di gestione anteriori alla requisizione, ai prezzi effettivamente percepiti in base a regolari contratti ed alile spese sostenute, oltre a un diritto di cava non superiore a lliire una la tonnellata utilizzabile1, estratta a cura del Comitato e ad un canone per l’uso degli impianti e dei macchinari In mancanza d’accordo tale compenso, diritto e i positi e> prestiti ai garanzia dei terzi o a diisposizio-