le donne rimangono più a lungo nel mercato nel corso della loro vita. Anche la segregazione occupazionale si è ridotta e i salari si sono avvicinati a quelli degli uomini.
Tuttavia la discriminazione continua ad esistere ai livelli elevati delle carriere, per la difficoltà di combinare lavoro e famiglia. Ma le differenze fra le donne si sono accentuate: mentre migliorava la posizione occupazionale di quelle con più elevati livelli di istruzione, le donne meno istruite perdevano posti di lavoro.
3. La partecipazione delle donne alla vita attiva in Europa
L'accesso delle donne al lavoro pagato è una delle trasformazioni sociali più profonde che in tempi e in misure diverse interessa tutti i paesi europei e impronta la costruzione europea in corso.
La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è certamente l'argomento più studiato sotto diversi profili disciplinari: dalla filosofia all'economia7 e ampiamente dalla sociologia.
Spiegazioni economiche della ineguaglianza fra uomini e donne in questo mercato sono basate sull'economia dell'informazione e delle istituzioni, ma anche sul modello neoclassico, mentre in sociologia si basano sulla tesi della costruzione sociale del genere in cui, secondo gli studi più recenti, assume rilievo anche il tipo di welfare state. I differenziali salariali vengono studiati sulla base di ipotesi teoriche connesse alla teoria del capitale umano.
Nei paesi europei non esiste una formale esplicita discriminazione lavorativa collegata al genere: è però indubbio che di fatto uomini e donne non solo accedono in misura differenziata alle diverse professioni, ma hanno anche diverse possibilità di carriera e quindi di accedere a posizioni di maggior rilievo, retribuzione e prestigio.
L'Unione Europea ha svolto in tutti i paesi membri un ruolo essenziale nel definire lo standard dei diritti delle donne all'accesso ai ruoli decisionali sia attraverso le proprie disposizioni che attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il principio di eguaglianza salariale a parità di lavoro è sancito dall'art. 119 del Trattato di Roma; il principio della uguale paga per uguale lavoro dalla Direttiva sulla uguaglianza salariale del 1975. L'uguale trattamento nell'accesso all'occupazione, alla formazione professionale, alla promozione e alle condizioni di lavoro è previsto dalla Direttiva sull'uguale trattamento del 1976.
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