40 CRONACHE DELLA FONDAZIONE 5. — Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni di cui all’articolo 4, non verranno prese in considerazione. I candidati potranno essere convocati a Torino, o in altra sede, a spese della Fondazione, per colloqui con membri del Comitato scientifico. 6. — Il beneficiario: a) sarà tenuto ad inviare alla Fondazione per iscritto rapporti trimestrali sull’avanzamento della sua ricerca; b) potrà svolgere altre attività, retribuite o meno, compatibili con l’adempimento del suo programma di ricerca e salva, ove giustificata, una congrua riduzione dell’assegno mensile. Sono esclusi dal godimento della borsa della Fondazione coloro che ricoprono nell’Università funzioni di professore di ruolo, supplente, assistente o ricercatore, i beneficiari di contratti di ricerca o di assegni di studio, gli ammessi a dottorati di ricerca, così come coloro che abbiano percepito in passato o percepiscano borse di studio post-universitarie; non incideranno a questo riguardo le borse-premio concesse una tantum. Quest’ultima condizione non si applica agli aspiranti a contributi di ricerca; c) potrà usufruire, su richiesta, di un posto di studio a Palazzo d’A-zeglio; d) potrà presentare al Comitato scientifico il frutto conclusivo delle sue ricerche. Il Comitato scientifico, su richiesta dell’autore, potrà disporne l’eventuale pubblicazione nelle collane o negli «Annali» della Fondazione. 7. — Le domande dovranno pervenire alla segreteria della Fondazione entro il termine non prorogabile del 31 maggio 1987. Le decisioni della Fondazione verranno comunicate agli interessati entro la fine di luglio 1987.