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appendici
Veneto: Fondaco di miglio: IV, 270.
Il diritto di panificazione è concesso in appalto: X, 131. Mancanza di libertà di commercio in tutto lo stato: X, 138. A Venezia il prezzo viene fissato ogni anno sulla base della produzione, acquisto dei grani necessari per il consumo nella capitale eseguito dai provveditori: X, 133-134. Il magistrato del grano controlla l'esportazione dei cereali: X, 145.
Parma e Modena: Diritto di macina: X, 129-130.
Liguria:
Il Magistrato dell'Abbondanza controlla il mercato del grano a Genova:
X, 120-121. Divieto di scarico di grani a La Spezia: ibid. Il diritto di panificazione è concesso in appalto: X, 131. Alti dazi tra città e città: X, 135-136.
Gli agrumi dei colli liguri e l'olio di S. Maurizio sono prodotti assai richiesti sul mercato: Vili, 31.
Toscana:
Legislazione agraria prima delle riforme leopoldine, calmiere, limite posto
al numero di bestiame, dazi di transito: Vili, 35-36. Nei granai pubblici di Lucca si depositano solamente i grani forestieri: X, 121.
I magazzini pubblici sono sotto il controllo del Magistrato dell'Abbondanza: X, 126 segg. In seguito alla carestia del 1766 è concesso il libero commercio dei grani
in tutto lo stato: X, 132-133, 149 segg. La libertà del commercio dei grani è finalmente sancita nel 1776: X, 120, 140, 141-150.
La vendita a campione dei grani sul mercato è permessa: X, 135.
Stati della Chiesa:
Nelle Legazioni (Bologna, Ravenna, Ferrara) ci si oppone all'importazione di grani stranieri: IX, 304.