36 LA RIFORMA SOCIALE — ANNO Vili - VOL. XI questioni del giorno I MILITARI NELLA CAMERA ELETTIVA. È ben noto il nostro diritto positivo riguardo all'eleggibilità dei militari dì professione: assoluta ineleggibilità per quelli di grado inferiore a maggiore» ineleggibilità temporanea nei collegi nei quali un militare abbia esercitato l'ufficio del proprio grado, nel qual caso l'ineleggibilità non finisce se prima non decorrono sei mesi dal giorno in cui si cessò dall'ufficio; eleggibilità in tutti gli altri casi, purché gli ufficiali eletti, uniti agli altri deputati ira-piegati, non superino il numero di 40. Ridotta in questi limiti l'eleggibilità dei militari, è essa, date le condizioni del nostro paese, un bene od un male? Intorno a questa questione mi propongo di svolgere alcune considerazioni ora in cui la calma relativa, che si è fatta nel paese dopo l'intensa commozione destata dai dolorosi fatti di Affrica del 1896, farà sì che una conclusione contraria alla presenza dei militari alla Camera apparisca essere il portato di considerazioni svolte con completa serenità di spirito, e non la immediata deduzione da un principio affrettatamente indotto dai casi disgraziati testé rammentati. Una prima considerazione, che per me deve tenersi nel massimo conto come quella che si basa su di un'esperienza di tanti anni, è questa: che le concessioni fatte dal legislatore in tema di eleggibilità dei militari sono sembrate da varii anni eccessive agli elettori italiani. Basta un confronto fra la categoria generale degl'impiegati e quella particolare dei magistrati giudiziari da un lato e la categoria particolare dei professori ordinari delle regie università e degli altri istituti pubblici, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici, dall'altro. È noto che il legislatore ha voluto imporre una ulteriore restrizione per le due categorie particolari: quella dei magistrati e l'altra dei professori, stabilendo che il numero dei deputati appartenenti a ciascuna di esse non possa superare i dieci per ognuna. Ora noi vediamo che, mentre per la categoria particolare dei professori il numero di dieci eletti è in ogni legislatura largamente sorpassato, quantunque ve ne sia sempre qualchedun» che non entra nel computo per essere rivestito dell' ufficio di ministro o di sottosegretario di Stato, viceversa l'altra categoria particolare dei magistrati e quella generale non sono mai al completo. Questo fatto apparirà tanto più significante, quando si pensi che il numero totale dei professori ordinari è incomparabilmente minore in confronto dei componenti le altre categorie di impiegati eleggibili. Esso ci autorizza pertanto a concludere che i professori alla Camera