66 LA RIFORMA SOCIALE — ANNO XV - VOL. XIX LL. PP. per gli articoli 7,14,15, 40, 61, 98 della legge sulle opere idrauliche, 25 luglio 1904, n. 523, e per gli art. 8,10, 25, 30,31 e 50 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, 22 marzo 1900, n. 195, come pure sono delegate le attribuzioni di spettanza del Ministero di agricoltura per gli art. 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917, e per gli art. 1 e 2 della legge 1* marzo 1888, n. 5238, sui rimboschimenti. Altre numerose attribuzioni, di competenza già dei Prefetti per la legge sulle opere idrauliche, bonifiche e porti e in materia di consorziai opere idrauliche di 1* e 2a categoria e di rimboschimenti sono pure affidate al Magistrato delle acque, il quale ha facoltà di approvare in casi di urgenza i progetti di opere riguardanti il compartimento ad esso affidato e di disporre e autorizzare l’esecuzioue quando l’importo non ecceda le L. 200.000. Per le opere non eccedenti questo importo non sono richiesti i pareri e gli esami preventivi voluti dalla legge e dal Regolamento di contabilità, neppur quando, non verificandosi l’urgenza, l’approvazione spetti al Ministero. Nessuna autonomia finanziaria ha l’ufficio di Magistratura, perchè i fondi rimangono sempre inscritti nel bilancio dello Stato e sono amministrati secondo le norme consuete delle leggi di contabilità. Ma è opportunamente disposto che alle spese occorrenti per servizi dipendenti dal Magistrato si provveda con mandati a disposizione e di anticipazione, elevandone il limite rispettivamente a L. 250.000 ed a L. 50.000, di guisa che sono eliminati i consueti ritardi per l’effet-tuaziono dei pagamenti, con grande vantaggio per lo svolgimento del servizio e per l’esecuzione dei lavori. La legge accorda al Magistrato importanti facoltà per il personale tecnico addetto ai varii uffici che sono nel Compartimento e per il personale di custodia, e porge poi l’addentellato a più vasto decentramento, ponendo il principio che il Ministro dei lavori pubblici possa, con Decreto motivato, delegare al Magistrato quelle altre funzioni che l’esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni ad esso affidate e che risultassero utili per il più facile e sollecito disbrigo degli affari. Il Magistrato alle acque, sorto anch’esso con criteri non bene determinati, costituisce effettivamente un primo passo notevole verso il decentramento amministrativo, e potrà certo, saviamente indirizzato ed opportunamente modificato e integrato, servire di norma per la creazione di altri organismi consimili. Ma non bisogna dimenticare in