762 LA RIFORMA SOCIALE — ANNO XVI - VOL. XX § 2° — Stato giuridico della Società. — La Condizione giuridica della Comunione è la seguente: Il primo nucleo di Soci fece le pratiche per la costituzione in Società di Mutuo Soccorso, secondo le norme della legge 15 aprile 1886, e otteneva dal Tribunale di Torino, Decreto 5 agosto 1891, che, trasmesso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, veniva da questo rinviato al Ministero di Grazia e Giustizia con dichiarazione di non poter dar corso alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti inviati dalla predetta Società, perchè, ad avviso di quel Ministero, non si riscontravano nella Società stessa i caratteri voluti dalla legge del 1886. E su tale sua decisione insisteva, anche dopo nuove pratiche, come può essere riscontrato in lettera del 7 marzo 1892 diretta da quel Dicastero al Ministero di Grazia e Giustizia. La Società per deferenza alle sollecitazioni fattele, iniziava allora nuove pratiche per la costituzione in Cooperativa Anonima, ma non potendo introdurre nel suo statuto le modificazioni richieste dal Tribunale, questo respingeva la domanda con decreto 30 dicembre 1892, n. 3294. Attualmente pertanto la Società si trova di fronte ad un Decreto del Tribunale favorevole alla sua costituzione in Società di Mutuo Soccorso, ma respinto dal Ministero che doveva dare alla conseguente erezione le ultime sanzioni. Fermodochè lo stesso Ministero, con sua lettera 7 gennaio 1897 avrebbe dichiarato « non risultare che la società abbia conseguito la personalità giuridica a termine della legge 15 aprile 1886 ». Si trova pure di fronte ad altro Decreto che respinge la sua domanda di erezione in Cooperativa Anonima. Nè avendo fatto pratiche per la erezione in Società di Mutuo Soccorso per Decreto Reale, la Società stessa è nella condizione delle Società di puro atto, la cui personalità non esiste separata da quella dei Soci che la compongono. § 3° — Primo accertamento. — In questo stato di cose, l’Agenzia delle Imposte di Torino fece il 23 marzo 1896 un primo accertamento di un reddito della categoria B e di un reddito della categoria C. Ricorse la Società, ed otteneva favorevole accoglimento dalla Commissione di prima istanza. La Commissione provinciale, alla quale aveva appellato l’Agenzia delle Imposte, affermando che, benché costituita di solo fatto, la Società faceva vere operazioni di commercio coi soci, accogliendo l’introdotto appello; confermava l’accertamento. Presentato ricorso a questa on. Commissione Centrale, con decisione n. 51146, serie II, 3 maggio 1887, veniva riconosciuto il buon diritto della Società, e cancellata l’iscrizione del reddito di cui si tratta. § 4° — Seoondo accertamento. — Ma il 17 novembre 1897 l’Agenzia delle Imposte mandava un nuovo avviso nel quale affermavasi essere * comprovato dalla nota del Cancelliere del Tribunale civile e penale di Torino, che la Società avesse adempiuto le formalità vqlute dagli articoli 3 Ir / f