24 LA RIFORMA SOC1ALR — ANNO XVI - VOI.. XX CAPITOLO IV. Alcune avvertenze preliminari importanti. Prima di illustrare il materiale raccolto dall’inchiesta, ampliando o rettificando il sunto che ce ne ha dato il Cabiati, e di esaminare paratamente a nostra volta gli acquedotti, i servizi del gas, dell’elettricità (luce e forza), delle tranvie, reputiamo opportuno porre sott’occhi al lettore italiano alcune considerazioni sull'ambiente politico-sociale della grande Federazione Nord-Americana, nonché gli atteggiamenti singolari, e forse a più d’un lettore ignoti, che l’organizzazione dei poteri pubblici è andata colà assumendo in alcune sue parti. Poscia metteremo in evidenza alcuni tratti caratteristici dell’ambiente e delle municipalizzazioni britanniche, tratti sui quali non sarà mai a sufficenza richiamata l’attenzione nostra. E l’una e l’altra esposizione varranno altresì di utile commento alle conclusioni della Commissione americana. § 1. — li Governo di Gabinetto inglese e la divisione dei Poteri agli Stati Uniti. La Costituzione federale delle Repubbliche nord-americane che risale al 1787 ed è rimasta sostanzialmente immutata, attuò, con una rigidezza di cui non si ha esempio più reciso, il principio della sovranità popolare e quello della divisione dei tre Poteri legislativo, esecutivo, giudiziario. Nel Governo di Gabinetto, quale lo andò nel corso dei secoli maturando la Gran Brettagna, il Ministero è emanazione del potere legislativo, è praticamente, al tempo stesso, il comitato esecutivo della maggioranza e l’organo direttivo di questa. Il potere esecutivo, il potere giudiziario, per quanto si svolgano in nome del Sovrano, emanano praticamente dalla stessa maggioranza che ha in mano il potere legislativo. In questa forma di governo impera non la divisione, ma l'intreccio dei tre Poteri, laonde al buon funzionamento suo si richiede un grado elevato e raro di moderazione e di saggezza in tutta la scala dei partecipi alla sovranità. T ■ //¡l /