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statistiche di una dozzina d'anni fa, dell'I °/0 per l'Italia e dell' 1,1 % per la Francia (1), cifre che, data la grande facilità d'evasione per questi valori, possono con sicurezza ritenersi al di sotto del vero. Si osservi però che anche in questa via delle presunzioni legislative per la valutazione di certe categorie di beni occorre procedere con prudenza, e solo quando altri mezzi migliori non ci soccorrano, perchè producono fatalmente maggior interesse e maggior vantaggio all'occultamento del valore anche degli altri beni ereditari.
g) Infine una nuova disposizione, contenuta nell'art. 2 della legge vigente, modifica l'applicazione della complementare istituita coll'art. 3 del già citato R. D. 24 novembre 1919, per gli eredi aventi già un patrimonio proprio non inferiore a L. 200.000. Questo lasciava adito al grave inconveniente che l'imposta complementare, stabilita in ragione del .5, 8, 10 %i secondo i casi, potesse anche talora assorbire e superare lo stesso patrimonio precedentemente posseduto dall'erede, così l'erede di 3 milioni, possessore già di 200.001 lire, avrebbe dovuto pagarne 300.000 di complementare! Un rimedio s'imponeva, e molto opportunamente il già citato art. 2 interviene ora a sancire, con effetto retroattivo al 26 novembre 1919, il seguente capoverso aggiuntivo: « La tassa complementare non deve mai superare la terza parte della differenza tra lire duecentomila ed il valore netto del patrimonio personale dell'erede o legatario ».
Tali, in breve, le innovazioni introdotte dalla nuova legge, aggiungerò, per quanto i calcoli siano molto scarsamente attendibili, che il maggior gettito preventivato dalla riforma sarebbe, secondo la Commissione generale del Bilancio (2) (senza quindi tener conto delle modifiche apportate dalla discussione parlamentare) di 101.898.000 lire per le successioni e 4.293,000 lire per le donazioni: insieme dunque 106.191.000 lire, che, compresa l'incidenza dei titoli divenuti al portatore, dovrebbe far ascendere a ben 411.191.000 lire il gettito complessivo!
Troppi elementi dubbi ed arbitrari entrano però in tale calcolo, e si può essere facili profeti nel ritenere che, anche per effetto della evasione, tale cifra andrà di molto ridotta!
V. — Le possibili riforme.
Nel complesso la via percorsa in pochi anni fu molta, e se delie numerose innovazioni alcune resteranno veramente encomiabili, ciò non
(1)	V. Gini, op. cit., p. 311.
(2)	Atti Parlamentari cit., Documenti n. 546 *, allogati C e D.