— 288 —
nulla il permanere delle anteriori condizioni nel trattamento giuridico ed economico degli scambi : da parte dei vari Stati si è serbata in vita, lungo il 1920 ed oltre, una parte della « bardatura » foggiata durante la guerra rispetto agli scambi con l’estero, o anche se ne è costruita di nuova sotto nuove forme, non più a tutela dei supremi interessi nazionali nel conflitto, ma essenzialmente a scopi di protezione degli interessi economici: i divieti di importazione ed esportazione e le altre misure vincolatrici hanno assunto palesemente lo scopo, dopo la guerra, di difendere il mercato interno contro importazioni ritenute pericolose per le produzioni locali o altrimenti dannose all’economia nazionale, e anche i divieti o le regolazioni dell’esportazione hanno avuto sovente connessione con interessi di dati nuclei di produttori. Anche rispetto a questi freni agli scambi sono avvenute intese con alcuni Stati per attenuare gli inconvenienti derivanti dai divieti di importazione: in base a tali accordi non sono state applicate alle provenienze dalla Francia, Algeria, Svizzera e Belgio le proibizioni contenute nel decreto del 24 luglio 1919 (V. precedente annuario pag. 257-8), ed è stata limitata per l’Inghilterra, il Canadà, l’Australia e gli Stati Uniti la lista delle merci, la cui importazione è soggetta a speciale permesso: rispetto ai divieti di esportazione non sono intervenuti particolari accordi di stabile portata, ma richieste determinate di Stati esteri accolte dal nostro governo.
    Rispetto agli Stati nemici, i trattati di pace hanno disposto, rispetto ai primi tempi posteriori alla guerra, un regime di vantaggio per i paesi vincitori. I patti formulati per questa materia dispongono essenzialmente : a) garanzie per l’esercizio del commercio a favore dei sudditi degli Stati alleati nel paese ex-nemico; b) clausola della nazione più favorita unilateralmente assicurata a favore dei paesi vincitori, ed estesa anche alla navigazione, al cabotaggio, alla pesca; o) regime d’eccezione circa i dazi d’importazione nei primi mesi dall’applicazione del trattato di pace per favorire la ripresa degli affari ;
d) disposizioni concernenti il regime d’importazione ed esportazione alfine di assicurare il trattamento più favorevole agli Stati alleati;
e) divieto della concorrenza sleale ; /) rimessa in vigore di trattati, accordi e convenzioni internazionali di carattere tecnico e di portata economica; g) libertà del transito. Inoltre qualsiasi favore, immunità o privilegio concernente l’importazione, l’esportazione o il transito concesso da uno Stato ex-nemico a un qualsiasi paese straniero, deve essere simultaneamente e incondizionatamente esteso a tutti gli Stati alleati senza bisogno di domanda o compensazione. Però queste gravi statuizioni dei trattati di pace, — miranti più che altro ad escludere trattamenti preferenziali — non hanno impedito alla Germania e ad altri paesi ex-nemici di adottare una politica rigorosamente protettiva dei propri interessi economici, mediante estesi divieti di impor-