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      a L. 10 000), così che per la ricevuta di un milione il diritto di bollo è accresciuto per effetto di questa riforma da L. 0.50 a 2000: la enormità del tributo ha moltiplicato a dismisura le evasioni, special-mente nel movimento creditizio, rispetto alle operazioni, oramai non rare, ammontanti a centinaia di migliaia di lire o a milioni, col non lieve inconveniente del mancato rilascio di valido documento comprovante la liberazione. Rispetto agli scambi di materie prime, prodotti e altro genere di merci (salvo alcune poche eccezioni) tra industriali e commercianti od esercenti, per causa del loro traffico, quando
      10 scambio non sia fatto constare da scrittura registrata, è imposto un diritto di bollo di L. 0,30 per ogni cento lire, diritto che evidentemente, si traduce in un onere fiscale non lieve sul movimento commerciale. La copia delle marche da bollo necessarie per le innumerevoli transazioni così colpite è tale che, per l’allestimento iniziale, dovette essere prorogata l’applicazione di queste disposizioni. — Lo stesso decreto del febbraio ha recato radicali innovazioni all’infelicissimo congegno escogitato nel 1919 per colpire i consumi voluttuari. Si è abbandonata l’imposizione di un lieve diritto sulla vendita delle merci usuali, e per le merci di lusso bì è rinunciato all’assurdo metodo, discusso nel precedente annuario, dell’abbonamento basato sul reddito del commerciante, accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile: l’imposta è divenuta una vera tassa di bollo sulle singole vendite o sui singoli consumi definiti come di lusso, e viene percetta mediante un acconcio sistema di doppie marche: però la evasione è tuttavia frequente e un espediente cui largamente si ricorre per sfuggire all’onere è quello di dichiarare che la ditta venditrice assume a proprio carico il tributo per qualsiasi vendita: gli acquirenti trascurano, così, generalmente, di farsi rilasciare lo scontrino che dovrebbe recare le marche corrispondenti alla tassa. La percentuale del tributo è del 10 °/0 sul valore delle vendite, escluse quelle sino a lire cinque: sono reputate merci di lusso quelle indicate in due elenchi, di cui il primo comprende merci che sono colpite qualunque sia il loro valore e altre che sono tassate solo quando
      11 valore supera una certa misura; il decreto non è entrato in vigore lungo l’anno 1920 e quando fu applicato, nel 1921, si dovettero rivedere gli elenchi per le variazioni che intanto erano intervenute nel livello dei prezzi: nel 1921 l’aliquota è stata accresciuta,il che ha maggiormente stimolato le evasioni: in fatto le entrate derivate da questo tributo, malgrado la sua larga base, non sono cospicue; le penalità per le evasioni e frodi sono rilevantissime, ma appunto per la eccessività loro, sono, secondo il consueto, non applicate effettivamente, perchè cancellate spesso dalle deplorevoli frequenti amnistie. — Il decreto stesso del febbraio ha variato i diritti di bollo sulle note e conti di trattorie e caffè e su quelli di alberghi e pen-
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