§ XII. — La formazione del concordato. Affermatasi la convenienza della ricostituzione di una quarta grande banca, la commissione giudiziaria predispose tosto, con notevolissima rapidità un progetto di sistemazione, prima ancora che il decreto del 2 febbraio avesse innestato l’istituto del concordato preventivo su quello della moratoria. Un primo schema — dovuto, sembra, al pari dei successivi, prevalentemente al comm. Gidoni — fu presentato il 31 gennaio; esso partiva dal concetto, che il nuovo ente bancario dovesse sorgere « giuridicamente ed amministrativamente indipendente, con capitale fresco, non impacciato da pesanti eredità », e che « la liquidazione della banca morata avrebbe dovuto eseguirsi separata-mente, da un apposito consorzio, nell’interesse e con il controllo dei creditori ». Gli enti avrebbero cosi dovuto essere due: uno per la liquidazione della Sconto, con 10 milioni di capitale, con propri organi e proprio consiglio di amministrazione; e l’altro, pure con autonoma organizzazione ed amministrazione e con un capitale da 50 a a 150 milioni, per l’esercizio del credito. Questo schema, nelle sue linee fondamentali, era tecnicamente lodevole e conforme ai duraturi interessi del paese: esso avrebbe potuto addurre alla formazione di un nuovo organismo valido e fattivo. Questo schema è naufragato per la vibrata opposizione dei creditori. La rappresentanza dei creditori, nella sua vivace azione, è stata mossa dalla tema che l’ente di liquidazione, sotto l’ussillo di realizzare al più presto possibile le attività della Sconto per fornire alla nuova banca i fondi per i rimborsi ai creditori, fosse portata a «svendere» queste attività; ed esercitasse cosi un’azione in antitesi a quella condotta bancaria di restaurazione e messa in valore di tali attività che avrebbe garantito ai creditori la massima somma possibile a tacitazione dei loro diritti ; l’avviamento della Sconto sarebbe ridondato a vantaggio della nuova banca senza beneficio diretto per i creditori: questi pericoli potevano essere attenuati o eliminati sia dalla naturale piena ingerenza dei creditori sull’istituto liquidatore sia dalla possibilità per costoro di diventare azionisti della nuova banca. Accanto e al di sopra di questi motivi, stava evidentemente la speranza che da una concisione della nuova funzione bancaria colla funzione di liquidazione in nn unico organismo, posto direttamente agevolare il superamento della grave orisi banoaria con provvedimenti già in gran parte adottati, ma non può e non potrà mai nè oompromettere l’esistenza degli Istituti di emissione cosi collegati all’economia del Paese, nè trasferire sui contribuenti italiani le perdite di una impresa privata. Una siffatta assurda pretesa, qualora fosse aocolta, susciterebbe i comizi di protesta di tutti i contribuenti italiani ».