— 72 — moratoria i depositi sino a 10 000 lire e rimborsabile l’eccedenza a rate entro 32 mesi sino a concorrenza del 70 °/0 : la banca avrebbe continuato a funzionare conservando immutato il proprio nome. § XI. — La legislazione speciale pel concordalo. Questi stessi concetti — oltre che le difficoltà connesse con la dimensione e la distribuzione della massa creditoria — condussero ancora alla promulgazione di principi procedurali singolari particolarmente adattati a questo caso. E cosi il decreto legge del 2 febbraio, n. 27 ha disposto che, quando si tratti di enti bancari ai quali sia stata accordata la moratoria in conformità del decreto 28 dicembre 1921, n. 1861, aventi più succursali e numerosi creditori, dei quali sia difficile la convocazione nella sede, la proposta di concordato sia pubblicata, d’ordine del tribunale, nella Gazzetta ufficiale; nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, i creditori possono fare opposizione alla proposta medesima presentando ricorso presso il tribunale ove è la sede della società o che è territorialmente competente per la persona del creditore. Trascorsi otto giorni da quest’ultimo termine il tribunale si pronuncia sulla omologazione del concordato. Queste disposizioni dettate in vista di uno speciale caso, con effetto su rapporti e posizioni giuridiche anteriormente costituite, dettate con decreti legge, hanno indubbiamente costituito una ben grave violazione dei principi costituzionali : un atto del potere esecutivo, cui non si può certo riconoscere il requisito della massima urgenza, ha alterato notevolmente la procedura per il concordato preventivo, in discordanza dai principi vigenti sulla procedura fallimentare. Più grave ancora, nei rispetti costituzionali, è stato il posteriore decreto del 13 marzo, n. 189, ulteriormente modificante le disposizioni del concordato preventivo : tale decreto è stato dettato essenzialmente per eliminare un motivo di opposizione del tribunale di Roma al concordato di cui in appresso, proposto dai commissari giudiziari: poiché tale proposta includeva una clausola rimettente l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli ex-amministratori alla nuova banca liquida-trice, togliendolo ai singoli creditori ; questo trasferimento dell'esercizio di azione non era consentaneo con la legislazione vigente, e così il decreto ad hoc è venuto tosto a tradurre in disposizione legislativa la formula dei commissari giudiziari, ammettendo che i commissari, nel proporre il concordato preventivo, possono porre la società in liquidazione ed includere nel concordato la nomina del liquidatore : le funzioni dell’assemblea sociale sono sospese sino a liquidazione compiuta; e al liquidatore (in unione ai sindaci nominati dal tribunale per la liquidazione) spetta esclusivamente di esercitare, nell’ interesse della massa creditoria, tutte le azioni di responsabilità spet-