— 63 — il tribunale, ove concorrano gravi ragioni, può affidare la gestione a uno o tre commissari giudiziari, e, per maggiore garanzia dei creditori, può ordinare il sequestro dei patrimoni privati degli amministratori, dei quali si possa fondutamente presumere la responsabilità. Obbiezioni gravi, specialmente d’ordine giuridico, sono state opposte poi a questa riesumazione d'una procedura che in passato era stata abolita per le frodi che consentiva. Il provvedimento aveva fini singolari così come parecchi altri adottati di poi, ognora in vista di superare le difficoltà sorgenti rispetto alla Banca di sconto : ben deplorevole, anche nei rispetti costituzionali, malgrado la gravità degli eventi, è una tale legislazione dettata dal potere esecutivo in virtù di un solo caso. Il vocabolo « moratoria » — per i penosi ricordi dei primi tempi della guerra — fu da taluno, all’estero, erroneamente interpretato come di generale applicazione: la fallace supposizione che in Italia fosse stata introdotta la sospensione generale dei pagamenti, ha destato all’estero viva emozione, derivandone un senso di grave sfiducia, il brusco ritiro di fondi dalle nostre banche e un sensibile inasprimento dei cambi. L’effetto fu, però, transitorio. Questa relativa tenuità della ripercussione del dissesto sui rapporti con l’estero, deve attribuirsi al fatto che larghi ritiri di fondi da parte di banche forestiere erano già avvenuti nei mesi precedenti, e che le grandi banche italiane, prevedendo la crisi, avevano formato riserve di valute estere. Appena pubblicato il decreto, il 29 stesso, la Banca di sconto richiese al tribunale di Roma la moratoria e, a partire dal 30, in attesa della sentenza, sospese i pagamenti. La domanda di moratoria, firmata dall’ammiuistratore delegato Pogliani, traccia la storia della banca e delle cause della crisi: quella narrazione del rapido gonfiamento dell’istituto, della larga concessione di crediti durante la guerra, della continuazione di appoggio alle aziende industriali dopo la pace « assecondando con larghezza di fidi le private iniziative » nella « fede che la vittoria sarebbe stata l’inizio della ascensione economica del paese », della speranza che la posteriore crisi « fosse un fenomeno transitorio », quella narrazione è un documento significativo, quasi una candida confessione della colposa insipienza con cui fu condotta la banca. § VII. — Primi effetti dei dissesto. Con sentenza del 29 dicembre la moratoria venne concessa. La posteriore sentenza, che ha sostituito commissari giudiziali agli amministratori, nelle motivazioni segnala: « dalle prime sommarie indagini è risultato che il grave stato della Banca italiana di sconto, che ha determinato la domanda di moratoria, è da ascriversi ai sistema-