— 68 — L’azione della commissione giudiziaria di accertamento della situazione della banca e di avviamento alla realizzazione delle attività, si ò svolta con relativa rapidità, data la dimensione dell’organismo, dovendosi da un lato esaminare la posizione dei numerosi creditori, per accertare la effettività dei crediti e la esistenza di condizioni giuridiche particolari, e d’altro lato esaminare le singole attività per giudicare il grado di realizzabilità e l’epoca di probabile realizzazione, indagine assai complessa specialmente rispetto al portafoglio cambiario, alle sovvenzioni in conto corrente e alle partecipazioni. Una relazione presentata dalla commissione giudiziaria verso la metà del febbraio [con una proposta di concordato] riassumeva in via approssimativa la situazione della banca alla line del 1921 nella maniera seguente : Attività...............................L. 6 137 999 650 perdite accertate e svalutazioni.... » 1 208 830 000 residuo di attività..................» 4 929 169 650 passività chirografarie.................» 4 242 990 320 » privilegiate*.....................» 1 673 692123 totale delle passività...............L. 5 916 682 443 Da queste cifre, considerando perduto il capitale e le riserve e non computando perdite sul risconto effettuato presso le banche di emissione risultava un rapporto del 77 °/0 fra attività e passività. I creditori — le cui possibilità erano state attenuate dalla speciale procedura adottata — agirono mediante un comitato spontaneamente creatosi sin dai primi istanti. — Una posizione speciale assunse sin da principio il personale della banca, noverante circa 7000 persone, e avente verso l’istituto crediti (attuali o potenziali) complessivamente rilevanti, sia per i fondi di previdenza, che per i diritti derivanti dai contratti d’impiego : esso cercò di avere una posizione di privilegio nei rispetti dei crediti e di conseguire il mantenimento in ufficio in vista di un ulteriore seguito dell’ istituto. — Azioni in vario senso anche giudiziarie tentarono di svolgere particolari categorie di creditori (depositanti di titoli dati a comodato, detentori di assegni) per conseguire nna situazione di privilegio in confronto della massa creditoria. — Sin dai primi istanti, negli ambienti politici si diffuse il concetto che una condizione di favore, sia rispetto alla proporzione di riparto, che alla data di percezione dell’importo, dovesse essere concessa ai creditori di piccole somme, principio violante le norme giuridiche generali relative alle liquidazioni sia commerciali che civili e non giustificabile neppure per considerazioni umanitarie, non essendovi evidentemente un nesso costante ira il vario grado di dovizia dei creditori e la (spesso casuale) entità del credito verso la banca. A giustificare la concessione di una condizione di privilegio