— 78 — non sembra però motivo legittimo pel trasferimento del diritto di azione dai singoli creditori al liquidatore, la dimensione della massa creditoria. Le trattative svolte precedentemente dal consorzio dei creditori per una transazione cogli ex-amministratori non sortirono esito : i creditori richiedevano garanzie per il pagamento del 5 °/# in aggiunta alle percentuali del concordato, mentre gli amministratori erano disposti solo a contribuire al capitale azionario della nuova banca e ad un versamento complementare per la riserva. La formola di concordato dispone che la nuova banca determini un regolamento per il proprio personale, udito un rappresentante per ciascuna categoria del personale della Sconto: la Nazionale deve assumere a preferenza gli agenti della Sconto, in relazione alle esigenze dei servizi, assoggettandoli alle norme del nuovo regolamento, salvi i diritti acquistati per anzianità e sul fondo di previdenza, ma con rinunzia alle indennità di licenziamento spettanti nei confronti della Sconto. Nella costituzione effettiva della Nazionale, sembra sia stata assuuta molta parte del personale della Sconto, con eliminazione però di taluni degli elementi direttivi che erano stati gli esponenti dell’indirizzo del vecchio istituto. Infine, la formola di concordato subordinava la proposta stessa alla concessione da parte dello Stato della franchigia fiscale per tutti gli atti e documenti relativi alla liquidazione della Sconto e costituzione della Nazionale. Questi esoneri, già convenuti col governo, ed effettivamente accordati poi con speciale decreto del 12 aprile, si calcola abbiano significato la rinunzia per l’erario a un provento di circa 200 milioni. Questa proposta di concordato sollevò vivaci discussioni. 11 P. M. presso il tribunale di Roma ha respinto l’istanza di omologazione per la clausola relativa all’azione di responsabilità verso gli ex-amministratori e sindaci e per quella relativa ai creditori all’estero. E i creditori svolsero una viva opposizione contro la proposta : un’assemblea dei rappresentanti dei comitati locali, tenuta in Roma l’8 marzo votò un ordine del giorno con cui « protesta contro il sistema illegittimo ed arbitrario di imporre il concordato ai creditori anche contro la loro volontà » e delibera di « fare opposizione alla proposta di concordato per ottenere: 1° che sia garantita mediante designazione diretta la sincera rappresentanza dei creditori in larga maggioranza nel nuovo consiglio ; 2° che siano migliorate le percentuali di acconto in denaro liquido e le modalità del pagamento; 3° che i creditori all’estero siano trattati alla pari degli altri ». In seguito a queste opposizioni, la commissione giudiziaria il 10 marzo ritirò la proposta di concordato. 11 decreto del 13 marzo, ricordato, ha eliminato le cause di nullità opposte dal tribunale. Le ostilità del consorzio dei creditori si