l’impegno grave tornava vano senza la predisposizione di mezzi sufficienti per fronteggiare le prime scadenze: così il consorzio dei creditori ha ottenuto esplicita concessione di anticipazioni fino a un miliardo a carico del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, cioè in fatto a carico degli istituti di emissione: è evidente che l’altezza delle percentuali e la brevità delle scadenze importeranno altre anticipazioni per somme non lievi, le quali si tradurranno gravemente ad espansione della circolazione bancaria propria. Nè deve dimenticarsi, per giudicare il rischio incombente sull’ente liquidatore, e per riflesso sulle banche di emissione, che la Sconto, dorante l’anno precedente il dissesto, aveva già realizzato la parte più liquida e sicura delle sue attività. L’ente liquidatore è nato malamente, gravato dai formidabili impegni connessi con la liquidazione: data la azione svolta dallo Stato durante la laboriosa gestazione, si pnò temere che nella di fucile nascita sia contenuto il germe di futuri salvataggi. Tenue elemento di tutela per gli istituti di emissione è la vigilanza che essi tossono esercitare sulla liquidazione, colla nomina dei componenti il comitato degli azionisti. Essendo gli anticipi concessi dalle banche di emissione base per il pagamento delle percentuali, il concordato ammette il privilegio a favore degli enti sovventori sulle attività della Sconto e dispone che le somme realizzate dalla liquidazione vengano versate a tali enti a riduzione del loro credito. Prescindendo dal trattamento disposto per i creditori esteri, che viene richiamato più innanzi, il concordato prevede condizioni di favore per i creditori di somme inferiori a L. 5000 (sia rispetto alla percentuale che alle scadenze dei pagamenti), violando così il principio della parità di trattamento. Già abbiamo sfavorevolmente commentato tale divergenza, la quale non sembra giustificata dal fatto che ai piccoli creditori non viene concessa la quota di azioni e così l’ingerenza sulla nuova banca: non è giustificata nemmeno dal richiamo alla consuetudine, nella realtà delle cose, di consentire clandestinamente benefici supplementari ai piccoli creditori nei concordati liberi, per raggiungere più facilmente la maggioranza numerica di aderenti voluta dalla legge, poiché si tratta di pratica connessa con la volontarietà del concordato, con la individuale libertà di adesione alla proposta. La formola di concordato prevedo che le azioni di responsabilità contro gli ex-amministratori e sindaci della Sconto e ogni altro colpevole del dissesto e le azioni di nullità per gli atti compiuti in frode dei creditori siano esercitatoli dall’ente liquidatore: il ricavo da queste azioni integra le disponibilità della liquidazione. Questa clausola importava, al momento della proposta, una illegale soppressione del diritto di azione da parte dei singoli creditori: la illegalità è stata formalmente sanata dal decreto del 13 marzo già commentato: