Le fondazioni costituite dal legislatore Le associazioni o fondazioni sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, e perseguono scopi di utilità sociale. Esse sono regolate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione; il procedimento di riconoscimento avviene ai termini del d.p.r. n. 361/2000. La trasformazione in persona giuridica pubblica o privata consegue, pertanto, a una scelta dello stesso ente, ancorché effettuata secondo i criteri indicati dal legislatore. La trasformazione in persona giuridica privata non comporta la soggezione a disciplina di diritto speciale, a differenza di altre fattispecie che si sono esaminate; inoltre, il decreto che prevede la trasformazione non contiene esso stesso disciplina condizionante l’autonomia dell’ente (come avviene invece nelle altre fattispecie esaminate). La disciplina della revisione statutaria indicata dal decreto legislativo n. 207/2001 risulta prevalentemente espressa in termini di «possibilità» per l’ente; mentre il decreto non contempla alcuna previsione cogente riferita all’organizzazione. Relativamente a quest’ultima, la norma riferita alla revisione statutaria indica la «possibilità» del mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi del-f amministrazione già prevista negli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza e, relativamente alle fondazioni, la «possibilità» che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate dalle tavole di fondazione in ragione delle loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici o privati che partecipino alla fondazione con rilevanti risorse patrimoniali e finanziarie (art. 17). L’ingerenza del settore pubblico, quale disegnata dal legislatore, non appare penetrante: la presenza negli organi è soltanto eventuale, mentre nei medesimi è indicata la possibilità di presenza di soggetti, anche privati, che conferiscano risorse «rilevanti», senza indicazione, nella norma, di un limite quantitativo a tale presenza negli organi. Il controllo e la vigilanza, secondo la disciplina codicistica, sono attribuiti alla regione. È stato affermato che la presenza nelle IPAB di rappresentanti pubblici potrebbe influenzare la decisione relativa alla trasformazione e la disciplina del nuovo ente245: il timore può apparire giustificato, an- 245 F. Menisi, cit. a nota 242, p. 86. 81