Le fondazioni di origine bancaria modello della società per azioni, squisitamente privatistico e ritenuto più adatto per l’attività imprenditoriale281’282. La legge n. 218/1990 dispone che gli istituti di credito «possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito» (art. 1, c. 1). Le operazioni, deliberate dagli organi competenti in materia di modifiche statutarie, sono approvate con decreto dal Ministro del tesoro che ne accerta la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio (c. 2). I suddetti trasferimenti, fusioni e conferimenti, configurati come facoltativi, risultano incentivati dalla normativa fiscale. La legge, delegando il Governo a emanare apposite disposizioni, prevedeva la distinzione tra la società per azioni esercitante l’impresa bancaria e l’ente conferente avente a oggetto «la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie dirette ed indirette» e scopo che «si ispiri alle finalità originarie dell’ente» (art. 2, c. 1, lett. c))283. Il conseguente decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ribadisce il carattere facoltativo delle operazioni di ristrutturazione (art. 1, c. 1, «possono»), che esso disciplina, e prevede per gli enti aventi il proponeva remissione di titoli atipici che potevano produrre un’ingerenza privata nell’ente e la distinzione tra indirizzo e gestione; il secondo libro bianco proponeva la costituzione di una società per azioni, che per gli enti con fondo di dotazione a composizione associativa considerava soci i conferenti del capitale dell’ente e per gli altri lo scorporo dell’azienda bancaria conferita a una società per azioni appositamente costituita e la detenzione delle partecipazioni in capo all’ente pubblico. 281 In particolare il secondo libro bianco osserva che la veste societaria assicura all’impresa bancaria «una posizione istituzionale più favorevole» e di «operare in un contesto di accresciuta concorrenzialità» anche nel mercato intemazionale; esso espressamente sollecita un intervento legislativo volto alla trasformazione degli istituti di credito pubblico in società per azioni. 282 Per gli istituti di credito pubblico il passaggio da ente pubblico a società per azioni è comunque riconducibile al ripensamento del ricorso all’ente pubblico economico e all’impresa pubblica, che ha caratterizzato i precedenti venti-venticinque anni, segnando la preferenza per modelli interamente privatistici. 283 T.A.R. Lazio, Sez. I, 26.7.1994, n. 732, osserva «l’interesse pubblico alla assoluta separatezza fra la fondazione e l’azienda bancaria» introdotto nell’ordinamento dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990. 103