Chiara Prele scimento già concesso, e la conseguente eventuale revoca del medesimo, estranea alla fattispecie, rientrando nella sfera amministrativa33. L’orientamento sopra riferito, che considera negozio di fondazione e atto di dotazione negozi distinti indissolubilmente legati, comporta che la nullità del primo produce la nullità del secondo e la nullità del secondo rende impossibile la realizzazione del primo34. Quale atto unilaterale, il negozio di fondazione inter vivos è revocabile, con la stessa forma dell’atto pubblico, fino a quando non è intervenuto il riconoscimento35 o il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività (art. 15, c. 1), ciò che costituirebbe una rinuncia tacita alla facoltà di revoca36. Il negozio di fondazione contenuto in testamento, quale disposizione testamentaria, è sempre revocabile dal testatore; finché il testatore è in vita non può essere presentata istanza per il riconoscimento. La facoltà di revoca ha carattere personale e come tale non si trasmette agli eredi (art. 15, c. 2). Il contenuto dell’atto costitutivo è stabilito dall’articolo 16, norma riferita anche allo statuto, ossia la parte normativa dell’atto costitutivo, frequente per gli enti di maggiore importanza e dimensione37, consistente in un atto successivo complementare all’atto costitutivo38 e di sia intervenuto il riconoscimento (Cass., Sez. Un., 26.2.2004, n. 3892). Nello stesso senso precedentemente Cass., Sez. Un., 10.7.1984, n. 4024, che distingue il caso della domanda diretta a impugnare il riconoscimento o il diniego di riconoscimento, che rientra nella giurisdizione amministrativa (Cass., Sez. Un., 13.3.1972, n. 721; Sez. Un., 26.2.2004, n. 3892). La Suprema Corte (sent. n. 721/1972) ha sostenuto che l’invalidità o inefficacia delle disposizioni patrimoniali del negozio di fondazione, aventi effetto immediato, fa nascere a favore dei controinteressati, che possono vantare diritti soggettivi sul patrimonio spettante in apparenza all’ente, una posizione di interesse legittimo a richiedere al giudice amministrativo l’annullamento del provvedimento di riconoscimento. 33 II Consiglio di Stato (Sez. IV, 16.5.1985, n. 189) ha ritenuto che l’atto di riconoscimento emanato in pendenza di giudizio sull’invalidità dell’atto di fondazione è illegittimo e deve essere annullato. 34 Cons. Stato, 3.2.1996, n. 97. 35 C. M. Bianca, cit. a nota 8, p. 341, esclude la facoltà di revoca anche dopo la presentazione da parte del fondatore dell’istanza per ottenere il riconoscimento. 36 F. Galgano, cit. a nota 27, p. 2; Trib. Roma, Sez. 1,15.9.1987. 37 Nella fondazione di diritto comune lo statuto, a differenza dell’atto costitutivo, non è atto necessario per Resistenza della fondazione. 38 Così G. Tamburrino, cit. a nota 24, p. 186. Contra, una tesi precedente (F. Messi-neo, cit. a nota 2, p. 80). 12