La revisione della disciplina codicistica
bile alla generalità (art. 6, c. 3, lett. b)). Per la fondazione europea la proposta elaborata dall’European Foundation Centre richiede un ammontare minimo di patrimonio al momento della costituzione (art. 1, c. 3); la proposta elaborata dal gruppo di studiosi contiene una disposizione dedicata alla gestione del patrimonio che prevede che gli statuti possano disporre che la fondazione debba mantenere il reale valore del capitale contro l’inflazione e distribuire soltanto il reddito disponibile (art. 6.1).
   Altro aspetto concerne il momento di sussistenza dell’intero patrimonio richiesto: se questo debba sussistere per intero alla costituzione della fondazione o se possa esserne versata in un primo momento una parte, eventualmente determinata nella sua consistenza, e il residuo successivamente, ciò che appare particolarmente adatto alla fattispecie di fondazione d’impresa. In tale ultimo caso occorre valutare se debba sussistere dal primo momento l’impegno dei fondatori ai versamenti successivi o se siano ammessi apporti patrimoniali successivi di altri soggetti, come avviene nella fondazione di partecipazione.
   La previsione degli aspetti che si sono indicati può fare pensare a una disciplina eccessivamente dettagliata, alla quale potrebbe apparire, come si è detto, preferibile una normativa di principio: si sono peraltro enunciati diversi aspetti poiché si ritengono emergere nell’attuale configurazione della fondazione. Essi vanno tenuti presenti nell’elaborazione di una riforma che sceglierà il diverso grado di dettaglio cui attenersi.
    54. Segue - Il riconoscimento
    Si può osservare che una chiara determinazione dei requisiti richiesti consente la presenza di fondazioni rispondenti al modello e consente una modalità anche non discrezionale di acquisto della personalità. La riforma dovrebbe tendere a una liberalizzazione delle fondazioni con un sostanziale alleggerimento dei controlli dei pubblici poteri, che hanno come primo effetto la costituzione della persona giuridica.
    Invero, in tema di riconoscimento, già anteriormente all’emanazione della disciplina che lo ha riformato nell’anno 2000, la dottrina auspicava venisse esclusa ogni discrezionalità. Il gruppo di lavoro co-
203