Chiara Prele ni relative a singoli atti dell’ente ma, nel rispetto dell’autonomia, fissa un principio riferibile alla complessiva attività. Ciò si riflette sulle funzioni dell’attività di controllo (la norma relativa si riferisce infatti, in più punti, alla gestione della fondazione). 40. Il patrimonio Al perseguimento degli scopi statutari è totalmente vincolato il patrimonio della fondazione (art. 5, c. 1). In tema di amministrazione del patrimonio il decreto, conformemente alla legge delega, afferma i criteri di conservazione del valore, quindi l’adozione di criteri prudenziali di rischio, e dell’impiego in modo da ottenere una redditività adeguata. Ciò può avvenire mediante la diversificazione degli investimenti: si tratta di un principio già contemplato dalla legge n. 474/1994 e dalla direttiva 18 novembre 1994 (direttiva Dini); la legge n. 448/2001 ha previsto che l’adeguata redditività deve assicurare «il collegamento funzionale con le finalità istituzionali degli enti ed in particolare con lo sviluppo del territorio» (art. 7, c. 1, d.lgs. n. 153/1999). Analogamente, ha previsto che la gestione del patrimonio avvenga «in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità» (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 153/1999). Sulla materia ha competenza l’Autorità di vigilanza: la redditività dei patrimoni è oggetto della vigilanza (art. 10, c. 2); l’Autorità determina «con riferimento a periodi annuali, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all’investi-mento patrimoniale delle fondazioni» (art. 10, c. 3, lett. b)); la diversificazione degli investimenti è materia su cui possono essere emanati «atti di indirizzo di carattere generale» (art. 10, c. 3, lett. e)), peraltro dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale. Un’eccezione al principio dell’adeguata redditività è prevista per l’investimento di una parte del patrimonio in beni che non la producono, ma consistono in mobili o immobili di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali. È anche ammesso l’investimento di una quota non superiore al 10 per cento del patrimonio in beni immo- 142