La revisione della disciplina codicistica pubbliche e persone giuridiche private, cui è dedicato il titolo II del libro primo, inserendo in un corpo legislativo privatistico per eccellenza una sorta di riserva per persone giuridiche per le quali la disciplina di un istituto civilistico è stata plasmata con una notevole commistione del diritto pubblico. È stata affermata l’opportunità di «definire, sia pure con una certa elasticità, il confine tra gli enti da caratterizzare come “privati”... e gli enti caratterizzati, invece, come “pubblici’»510. Può essere peraltro, come si è detto, avanzato il dubbio che tale definizione possa essere contenuta nel titolo II del libro primo del codice civile; in questo, l’unico spazio possibile potrebbe apparire una riscrittura dell’ articolo 11 rubricato «Persone giuridiche pubbliche». La sfera non attiene peraltro al diritto privato né tanto meno al diritto delle fondazioni. Come si è visto ai capitoli secondo e terzo, il codice civile è disciplina residuale per figure di fondazione costituite dal legislatore e rette da normativa speciale; la revisione del codice, laddove tragga spunto dall’evoluzione dell’istituto che è risultata dall’introduzione di tale normativa speciale, può maggiormente adattarsi a quelle fondazioni, così come una revisione del diritto comune può fare riflettere in merito all’opportunità di restringere l’applicabilità della disciplina speciale. E stata peraltro ritenuta l’opportunità di mantenere regole distinte per le fondazioni costituite dal legislatore che rappresentano casi in cui la fondazione è stata utilizzata come strumento e che non rientrano a pieno titolo nell’ordinamento civile511. Ciò non può dirsi delle fondazioni bancarie, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 300/2003; un analogo intervento della Corte che inserisse altre fondazioni create dal legislatore nell’ordinamento civile porterebbe l’effetto, verificatosi per le fondazioni bancarie, di caducare norme contrastanti con l’ordinamento civile per il loro spiccato carattere pubblicistico. La situazione sarebbe in questo caso ribaltata e le fondazioni potrebbero a pieno titolo vantare la natura privata, ciò che non può es- 510 M. Basile, cit. a nota 494, p. 164. 511 L. Torchia, Relazione al seminario di studio indetto dalla Fondazione della Camera dei Deputati, Roma, 19-20 gennaio 2005, in Per una riforma del diritto di associazioni e fondazioni, Atti, Milano, 2005, pp. 28 sgg., parla di «fondazione come strumento» in contrapposizione alla «fondazione come modello». 213