Le fondazioni costituite dal legislatore organi e dei controlli), ancorché giustificati dalla rispondenza alla pubblica utilità dello scopo e dai consistenti finanziamenti pubblici. Appare dunque doveroso esaminare se le fondazioni ex lege realizzino o meno una privatizzazione effettiva. Fa eccezione a quanto si è detto la privatizzazione delle IPAB per le quali non è stata dettata una disciplina speciale e che possono quindi essere ritenute fondazioni non contrastanti con l’ordinamento civilistico. La compatibilità di aspetti della legislazione speciale con la personalità giuridica privata è stata esaminata dalla Corte costituzionale nelle note sentenze nn. 300 e 301 del 2003 riferite alle fondazioni bancarie, che saranno quindi trattate nel capitolo terzo, dedicato a queste fondazioni; alcuni principi affermati dalla Corte possono essere qui anticipati stante la loro rilevanza per tutte le fondazioni costituite dal legislatore. La Corte, esclusa la natura pubblicistica di detti enti e chiarito il trattarsi di persone giuridiche di diritto privato, ha valutato la legittimità costituzionale delle norme censurate secondo il criterio di ragionevolezza e secondo il consolidato principio di dichiarare l’incostituzionalità soltanto laddove è «impossibile darne interpretazioni costituzionali». La Corte non ha sollevato rilievi in ordine alla nomina degli organi da parte di enti pubblici: ha precisato che la rappresentanza indicata dal legislatore con riferimento al rapporto che intercorre tra gli enti designanti e i soggetti designati va intesa nel senso di «un potere di designazione dei componenti dell’organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall’ente che li ha nominati» (sent. n. 301/2003). Relativamente all’emanazione di «atti di indirizzo di carattere generale» da parte dell’Autorità di vigilanza, la Corte ha ritenuto che essi non possano rientrare nella funzione di controllo e ha ritenuto la norma (art. 10,c.3,lett. e),d.lgs.n. 153/1999)co-stituzionalmente illegittima. Norma analoga a quest’ultima risulta prevista, come si è detto al paragrafo 24, per le fondazioni costituite o partecipate dal Ministero dei beni e attività culturali (art. 13 d.m. n. 491/2001). Gli atti elencati dalla norma non esorbitano dal normale controllo attribuito all’Autorità di vigilanza ma il carattere esemplificativo dell’elencazione («tra l’altro») non preclude l’emanazione di atti di diversa natura. Invero, 91