Chiara Prele le fondazioni culturali, che ampio sviluppo hanno avuto negli ultimi cinquant’anni e ben sono collegabili, come è stato evidenziato in dottrina, alla tutela costituzionale, oltre che delle formazioni sociali (art. 2 Cost.) anche della cultura (art. 9 Cost.). Nell’ambito dei vari tipi che queste fondazioni possono assumere, in relazione alla loro attività di erogazione od operativa, la forma più moderna di fondazione culturale è costituita dalla fondazione-organizzazione156. In ordine agli amministratori si applicano dunque le disposizioni statutarie; in assenza di qualsiasi riferimento allo statuto si applicano le norme del codice, espressamente riferite alla fondazione ovvero, in mancanza di queste, per la società per azioni, la cui portata ha carattere generale157. Il codice dedica due specifiche norme agli amministratori: l’articolo 18, «Responsabilità degli amministratori»», e l’articolo 19 «Limitazione del potere di rappresentanza». Relativamente alla responsabilità giova premettere che la fondazione, quale persona giuridica, ha responsabilità personale e patrimoniale. Gli atti e i rapporti giuridici conseguentemente instaurati sono imputati alla fondazione e non alle persone fisiche titolari degli organi158, legati alla fondazione da un rapporto organico. Infatti, la dottrina quasi unanime159 qualifica il rapporto tra gli organi e l’ente di immedesimazione organica, conformemente a quanto elaborato dalla dottrina amministrativistica per gli organi di enti pubblici160. Nello stesso senso è la giurisprudenza, che specifica che l’at- 156 A. Predieri, cit. a nota 143, pp. 117 sgg. 157 La giurisprudenza ritiene si applichi la norma espressamente prevista o, in mancanza, una norma statutaria applicabile per analogia (Cass., Sez. Un., 9.5.1972, n. 1404; Trib. Milano, 23.6.1988). 158 Affinché ciò avvenga la fondazione deve essere costituita e riconosciuta. In tema di responsabilità di fondazione in attesa di riconoscimento si veda la nota 51. In caso di fondazione non riconosciuta, ammessa da alcuni Autori (si veda il paragrafo 5), si ha responsabilità personale e solidale dei componenti, a norma dell’articolo 41 c. c. In caso di abuso della persona giuridica, come avviene nel caso i beni di questa siano trattati dagli amministratori come propri, i rapporti giuridici possono essere imputati ai fondatori (App. Roma, 28.10.1986). 159 Si cita, tra gli altri: C. M. Bianca, cit. a nota 8, p. 350. 160 M. S. Giannini, voce «Organi (teoria generale)», in Enciclopedia del diritto, voi. XXXI, 1981, p. 50, nota 22. 48