Le fondazioni costituite dal legislatore agli aspetti di ingerenza del settore pubblico sui quali ci si è appena soffermati, contempla gli elementi della fondazione in diritto comune (in particolare scopo e patrimonio) e tiene conto, o recepisce, l’evoluzione che l’istituto ha subito, della quale si è detto al capitolo primo. Si tratta dell’espressa previsione dello svolgimento di attività commerciale e di attività accessorie in conformità agli scopi istituzionali e i cui proventi sono destinati al finanziamento delle fondazioni, rimanendo fermo il divieto di distribuzione degli utili. Queste attività, condotte con imprenditorialità ed efficienza, nonché con risorse provenienti dai soggetti pubblici e privati, consentono lo svolgimento delle attività istituzionali delle fondazioni. Il patrimonio può essere inizialmente non sufficiente per lo svolgimento, nel tempo, delle attività della fondazione ed è, spesso, a formazione progressiva. Si tratta di una struttura corrispondente a quella della cosiddetta fondazione di partecipazione, modello per eccellenza in cui si realizza la partnership pubblico-privata ed espressione del principio di sussidiarietà. Per certi aspetti le fondazioni ex lege presentano poi disciplina analoga a quella propria delle società di capitali (bilanci, organi di revisione). La presenza, nella disciplina delle fondazioni ex lege, di un «residuo di sfera privata» non contemplato dalla legislazione speciale ma affidato al diritto comune, oltre all’espressa denominazione indicata dal legislatore, porta a ritenere, secondo Guarino273 il trattarsi di fondazioni, più precisamente di fondazioni di origine pubblica (in contrapposizione alla fondazione di iniziativa privata) a ciò non ostando l’applicazione del diritto pubblico per molti aspetti della vita delle fondazioni e, in particolare, della disciplina comunitaria degli appalti pubblici. Si tratterebbe di fondazioni «atipiche» o «anomale»274, ancor prima che per la particolarità della disciplina anche per la costituzione e 273 G. Guarino, cit. a nota 14, pp. 55-56. L’Autore ritiene che trattandosi di fondazione di origine pubblica «è naturale che il patrimonio sia conferito nella totalità o in misura prevalente dalla pubblica amministrazione» e «che i componenti degli organi di gestione, in dipendenza dei conferimenti patrimoniali, siano in maggioranza od anche nella totalità di designazione pubblica». 274 M. V. De Giorgi, «Fondazioni bancarie e linee evolutive della disciplina comune», in La nuova giurisprudenza civile commentata, II, 2004, p. 646; C. Ibba, cit. a nota 252, p. 646. 99