Chiara Prele dito277 che ha portato, attraverso diverse tappe, alla creazione di enti dotati di patrimoni consistenti, dalla ormai declarata natura privata, non più appartenenti al settore del credito bensì facenti parte del mondo non profit278, il quale assume conseguentemente una mutata configurazione. 31. La legge 30 luglio 1990, n. 218 e il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 La riforma del sistema bancario - ora compiuta con l’emanazione del testo unico approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ha quasi interamente abrogato la legge bancaria approvata con regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141 - ha avuto come momento fondamentale la ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico a opera della legge 30 luglio 1990, n. 218, cosiddetta legge Amato. La legge rispondeva a indirizzi espressi in sede comunitaria (direttive CEE 77/780 e 89/646)279, nonché a sollecitazioni della Banca d’Italia contenute in libri bianchi280, che suggerivano per le banche pubbliche il 277 L’inquadramento, la necessarietà e l’importanza preminente della privatizzazione del settore del credito nel processo di privatizzazione generale sono espressa-mente affermati da R. Prodi, in Un modello strategico per le privatizzazioni, Bologna, 1992, pp. 851 sgg. 278 Si tratta di un «fenomeno contingente» di conformazione di enti già esistenti e «storicamente esaurito», in quanto non si avrà in futuro la trasformazione di altri enti (E. del Prato, «Fondazioni bancarie e categorie civilistiche», in Banca, borsa e titoli di credito, I, 2002, p. 750). G. Alpa, «Note minime sul patrimonio delle “fondazioni bancarie”», in Vita notarile, I, 1999, p. 501, osserva che «nel momento in cui gli enti conferenti avranno dismesso completamente le compartecipazioni bancarie, la loro origine bancaria rimarrà consegnata alla storia per così dire individuale di questi enti». 279 Le direttive hanno a oggetto «l’accesso all’attività degli enti creditizi ed il suo esercizio» e stabiliscono l’armonizzazione delle condizioni di autorizzazione, delle condizioni di esercizio dell’attività, nonché di altri strumenti al fine di favorire il mercato intemazionale. 280 Banca d’Italia, Ordinamento degli enti pubblici creditizi. Analisi e prospettive, Roma, 1981; Idem, Ordinamento degli enti pubblici creditizi, L’adozione del modello della società per azioni, Roma, 1988. Sinteticamente, il primo libro bianco 102