Chiara Prele trailo sull’amministrazione della fondazione e ne riferisce almeno ogni trimestre all’autorità di governo competente in materia di spettacolo e al Ministro del tesoro (ora Ministro dell’economia e delle finanze). Le fondazioni sono soggette a vigilanza governativa, che comprende lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario. Tra i casi che determinano detto provvedimento, oltre a gravi irregolarità o violazioni di norme, figura la passività del conto economico, per due esercizi successivi, superiore al 30 per cento del patrimonio, elevata al 50 per cento per i primi due anni conseguenti alla trasformazione in fondazione, ovvero la previsione di perdite del patrimonio di particolari gravità. È invece stata esclusa, già dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 367/1996, l’autorizzazione governativa ad accettare donazioni o eredità o conseguire legati e prescritto che i beni devono essere venduti, salva loro destinazione diretta all’ esercizio dell’ attività della fondazione, entro due anni dall’acquisto. Ciò anteriormente allalegge 15 marzo 1997, n. 127, che ha abrogato l’articolo 17 del codice civile che richiedeva tale autorizzazione per le fondazioni. La gestione finanziaria della fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti. La fondazione può continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (art. 1, c. 3,1. n. 6/2001). Infine, altre divergenze rispetto alla disciplina della fondazione di diritto comune attengono all’obbligo della tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio secondo le disposizioni previste per le società di capitali (artt. 2433 sgg. c. c.) anche quando la fondazione non esercita attività commerciale (art. 16) e, per la fondazione che nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia (ora Ministero della giustizia) ed è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze). Il collegio dei revisori degli enti lirici era costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo (ora Ministro per i beni e le attività culturali), dal Ministro del tesoro (ora Ministro dell’economia e delle finanze) e dal Prefetto tra i funzionari delle rispettive Amministrazioni, e uno dal consiglio comunale tra persone estranee all’Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti; il presidente è eletto dallo stesso collegio. 76