1.3. La perequazione infrastrutturale nell’ambito delle politiche regionali: l’esperienza del FAS sono concepiti essenzialmente per finanziare la spesa corrente e sono liberi da vincoli di destinazione da parte del governo centrale. Ovviamente, i governi locali hanno la possibilità e il diritto di spendere i finanziamenti provenienti dal fondo perequativo per investimenti di capitale. Come si è già ricordato, per gli interventi speciali, invece, il governo centrale può destinare risorse aggiuntive a favore di determinati Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni. Per quest’ultimo tipo di trasferimenti verticali, tuttavia, l’art. 119 comma 5 del Titolo V della Costituzione non impone l`assenza di vincoli di destinazione, i quali sono stati, infatti, introdotti dalla Legge n. 42/2009 art. 16 comma 1 b) e d). Gli interventi speciali possono essere finanziati anche con i fondi dell’Unione Europea, che però non possono sostituire i contributi speciali dello Stato (L. n. 42/2009 art. 16 comma 1 a). 1.3.1. Gli interventi speciali17 Questo contributo esamina le chiavi di riparto stabilite per la ripartizione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate che hanno caratterizzato i due cicli di programmazione della politica regionale 2001-2006 e 2007-2013. Lo scopo è quello di fornire degli elementi di analisi e di riflessione per il nuovo ciclo di programmazione, che richiederà una nuova fase di negoziazione tra Stato e Regioni per la definizione di nuove chiavi di riparto. I nuovi riferimenti normativi, le scelte tecnico-statistiche per il calcolo degli indicatori di riferimento, e il nuovo quadro economico genereranno, infatti, una allocazione inter-regionale delle risorse molto diversa da quella attuale. Gli obiettivi, la ripartizione dei contributi speciali e la loro entità dovranno essere negoziati dal governo centrale con i livelli inferiori di governo in sede di Conferenza unificata, come stabilito dalla Legge n. 42/2009 art. 16 comma 1, e). Gli interventi speciali di cui al 5° comma dell’articolo 119 della Costituzione sono disciplinati dal Capitolo V della Legge delega n. 42 del 2009. Come evidenziato in un precedente rapporto (IRES, Ministero dell’Economia, Regione Piemonte 2006) i trasferimenti generali perequativi introdotti dall’art. 119 comma 3 del Titolo V della Costituzione 1.3.2. Perequazione infrastrutturale I principi alla base della perequazione infrastrutturale stabiliti nella L. n. 42/2009 art. 16 comma 1 c) e d) sono ripresi e sviluppati 17 Gli autori ringraziano Stefano Piperno e Santino Piazza per le numerose discussioni su questo tema, Massimo Pasquariello per l’attività di assistenza. 46