1.3. La perequazione infrastrutturale nell’ambito delle
politiche regionali: l’esperienza del FAS

sono concepiti essenzialmente per
finanziare la spesa corrente e sono
liberi da vincoli di destinazione da parte
del governo centrale. Ovviamente, i
governi locali hanno la possibilità e il
diritto di spendere i finanziamenti
provenienti dal fondo perequativo per
investimenti di capitale. Come si è già
ricordato, per gli interventi speciali,
invece, il governo centrale può
destinare risorse aggiuntive a favore di
determinati Comuni, Province, Città
Metropolitane
e
Regioni.
Per
quest’ultimo tipo di trasferimenti
verticali, tuttavia, l’art. 119 comma 5
del Titolo V della Costituzione non
impone l`assenza di vincoli di
destinazione, i quali sono stati, infatti,
introdotti dalla Legge n. 42/2009 art. 16
comma 1 b) e d). Gli interventi speciali
possono essere finanziati anche con i
fondi dell’Unione Europea, che però
non possono sostituire i contributi
speciali dello Stato (L. n. 42/2009 art.
16 comma 1 a).

1.3.1. Gli interventi speciali17
Questo contributo esamina le
chiavi di riparto stabilite per la
ripartizione del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate che hanno caratterizzato i due cicli di programmazione
della politica regionale 2001-2006 e
2007-2013. Lo scopo è quello di fornire
degli elementi di analisi e di riflessione
per il nuovo ciclo di programmazione,
che richiederà una nuova fase di
negoziazione tra Stato e Regioni per la
definizione di nuove chiavi di riparto. I
nuovi riferimenti normativi, le scelte
tecnico-statistiche per il calcolo degli
indicatori di riferimento, e il nuovo
quadro
economico
genereranno,
infatti, una allocazione inter-regionale
delle risorse molto diversa da quella
attuale.

Gli obiettivi, la ripartizione dei
contributi speciali e la loro entità
dovranno essere negoziati dal governo
centrale con i livelli inferiori di governo
in sede di Conferenza unificata, come
stabilito dalla Legge n. 42/2009 art. 16
comma 1, e).

Gli interventi speciali di cui al 5° comma
dell’articolo 119 della Costituzione sono
disciplinati dal Capitolo V della Legge
delega n. 42 del 2009. Come
evidenziato in un precedente rapporto
(IRES, Ministero dell’Economia, Regione
Piemonte 2006) i trasferimenti generali
perequativi introdotti dall’art. 119
comma 3 del Titolo V della Costituzione

1.3.2. Perequazione infrastrutturale
I
principi
alla
base
della
perequazione infrastrutturale stabiliti
nella L. n. 42/2009 art. 16 comma 1 c) e
d)
sono
ripresi
e
sviluppati

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Gli autori ringraziano Stefano Piperno
e Santino Piazza per le numerose
discussioni su questo tema, Massimo
Pasquariello per l’attività di assistenza.
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