mocratica alla formazione delle decisioni politiche sul piano internazionale. La loro struttura è fatta in modo da garantire la massima autonomia dei singoli partiti e la subordinazione dell'organizzazione europea alle esigenze nazionali. Tenuto conto di questo stato di cose, sembra appropriato designare questi raggruppamenti europei « confederazioni di partiti ». Coerente con tale espressione è il fatto che alla prima elezione europea probabilmente parteciperanno con simboli distinti partiti appartenenti allo stesso Stato e affiliati allo stesso raggruppamento europeo, e che la scelta dei candidati alla prima elezione europea rimarrà competenza esclusiva degli organi direttivi nazionali. Il carattere confederale delle strutture europee dei partiti è il riflesso delle esigenze di questi ultimi nell'attuale fase di sviluppo dell'integrazione europea, in cui, da una parte, i centri di decisione nazionali hanno ancora un peso preponderante rispetto a quelli europei, e, dall'altra, la prospettiva elettorale spinge all'assunzione di nuove responsabilità sul piano europeo. Questa prospettiva tende a trasferire dal piano nazionale al piano europeo il dibattito relativo alla definizione del programma elettorale, mentre la sua attuazione in seno al Parlamento europeo esigerà il rafforzamento del potere delle strutture europee dei partiti. In ogni caso, la formazione di un sistema europeo di partiti deve essere concepita come un processo radicalmente differente da quello che ha dato origine ai partiti nazionali. Infatti, mentre questi ultimi si modellano sulla struttura accentrata dello Stato nazionale, i partiti europei avranno poteri limitati relativi ai problemi che dovranno essere affrontati sul piano europeo, laddove invece i partiti nazionali manterranno tutti i poteri relativi alle scelte politiche nazionali. Così il rapporto tra i partiti e gli altri gruppi sociali fiancheggiatori tenderà a modellarsi secondo forme aperte e flessibili, per adeguarsi alle esigenze di autonomia delle forze sociali che convergono sui partiti e di libera partecipazione alla definizione della piattaforma elettorale e della linea politica del partito. 49 4 M.F.E.