presente allo svolgimento dell'assemblea, date le funzioni di vigilanza che gli sono affidate.
L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento è inviato in visione al consiglio di istituto. Al consiglio non spetta un potere di approvazione, cosicché esso deve limitarsi a « prendere atto » del contenuto del regolamento, senza potervi apportare modificazioni.
Per quanto riguarda la partecipazione di estranei all'assemblea studentesca, è disposto che « alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici ». I nominativi devono essere indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Tale partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto.
Queste disposizioni paiono orientate verso un massimo di restrittività nei confronti della apertura delle assemblee a contributi esterni. Questi possono aversi solo per le assemblee di istituto e, nell'ambito di esse, per quelle che si svolgano durante l'orario delle lezioni, il che comporta l'impossibilità pratica di far intervenire come esperti coloro che sono vincolati da un orario di lavoro.
Inoltre esiste la limitazione del numero non superiore a quattro. Non si capisce se essa significa che gli esperti non possono prendere parte a più di quattro assemblee (sembrerebbe, nel corso di un anno), oppure che gli esperti invitati ciascuna volta non possano essere più di quattro. Per la prima interpretazione sembra stare il tenore letterale della legge. Per la seconda, forse, la logica che ha mosso il legislatore.
La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal consiglio di istituto, ciò che può portare a innovamenti pratici rilevanti in ordine ai tempi della procedura, che rischiano di allungarsi notevolmente. La legge sembra essere orientata nel senso di scoraggiare le assemblee convocate rapidamente per discutere, con l'ausilio degli esperti, i problemi via via emergenti, e di convogliare l'azione degli studenti verso l'organizzazione in tempi lunghi di cicli di incontri, conferenze, astratti dalla attualità contingente. Ad evitare il rischio di tempi troppo lunghi, il regolamento del consiglio di istituto potrebbe riconoscere alla assemblea degli studenti il diritto di richiedere la convocazione di tale consiglio con l'iscrizione all'ordine del giorno della richiesta di autorizzazione.
Infine, ed è il problema più rilevante, chi stabilisce l'esistenza della qualità di esperto? La legge è vaga ed è presente il rischio che prevalga in concreto l'orientamento di ammettere solo gli studiosi dei problemi sociali, artistici, ecc. e non anche gli operatori (per esempio i sindacalisti). La legge, parlando di esperti e non di studiosi, sembra però nel senso di una interpretazione molto lata (esperto ed esperienza hanno la stessa radice).
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