CONTRIBUTI DI RICERCA

quelli che, per il ridotto volume d’affari, sono esonerati dagli adempimenti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c) gli organi e le amministrazioni dello Stato, nonché le società e gli enti di ogni tipo, con o
senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Non sono soggetti passivi di imposta:
‰ i fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto internazionale e i fondi comuni
di investimento immobiliare chiusi;
‰ i fondi pensione;
‰ i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) previsti dal regolamento CE n. 2137/85
le cui norme applicative sono contenute nel decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240.
2.1

Determinazione della base imponibile

L’IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel
territorio della Regione. Ciò significa che per le società tenute alla stesura del bilancio la base
imponibile dell’IRAP è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della
produzione di cui al primo comma, lett. A) dell’art. 2425 c.c. e somma dei costi della
produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lett. a), b)11, 14 della lett. b) del medesimo comma
ovvero: costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, costi di servizi, spese di
godimento dei beni di terzi, ammortamenti e svalutazioni relativi ad immobilizzazioni
immateriali e materiali, variazione delle rimanenze di materi prime, sussidiarie, di consumo e
merci, oneri diversi di gestione. Per coloro che non sono tenuti alla redazione del bilancio, la
base imponibile è sempre data dalla differenza tra proventi e ricavi riclassificati nelle voci del
valore della produzione e costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10, 11 e 14.
Tuttavia i componenti formativi della base imponibile si assumono con le regole previste per
le imposte sui redditi, con conseguenti variazioni in aumento e diminuzione.
Esiste pertanto uno stretto rapporto tra conto economico-imponibile IRES e valore della
produzione netta assoggettabile all’IRAP.
In particolare:
a) le poste di conto economico che rilevano ai fini IRES rilevano anche ai fini IRAP ad
esempio in termini di imputazione temporale (es. spese di rappresentanza deducibili per
un terzo in cinque esercizi, ovvero le spese di manutenzione le quali si deducono in
proporzione al valore dei cespiti di proprietà che potenzialmente potrebbero essere
oggetto di manutenzione);
b) alcune poste che rilevano ai fini IRES non rilevano ai fini IRAP. Quali
b.1 i costi relativi al personale indicati nell’art. 2425 lett. b) numeri 9 e 14 c.c. (salari,
stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e di quiescenza e altri);
b.2 i costi per servizi, limitatamente ai compensi erogati per collaborazioni coordinate e
continuative e per collaborazioni occasionali;
b.3 i compensi per prestazioni assimilate a quelle di lavoro dipendente;
b.4 gli utili erogati agli associati in partecipazione;
b.5 gli interessi passivi contenuti nei canoni leasing stessi;
b.6 le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti79.
c) vi è poi una terza categoria di componenti che concorrono alla formazione
dell’imponibile IRES ma non sono compresi nel valore della produzione netta soggetta ad
L’indeducbilità delle perdite su crediti deriva dal fatto che esse rappresentano un fenomeno successivo alla
produzione.

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