L’argomento viene ripreso per la prima volta in sede comunitaria solo alcuni anni dopo, con la Direttiva del Consiglio n. 84/ 360 del 28/6/1984 “concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali” (23). Questa direttiva verrà recepita dal nostro Ordinamento Giuridico soltanto quattro anni dopo con il D.P.R. del 24/5/88 n. 203 (24). L’unico riferimento specifico al piombo di questo D.P.R. è relativo ai metodi di prelievo e di determinazione del piombo nell’aria: nell'allegato IV vengono infatti modificati ed integrati i metodi di prelievo e di analisi riportati nelle appendici due e cinque del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Marzo 1983. Sempre secondo il D.P.R. n. 203 “fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico spetta alle regioni” che devono anche fissare i valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato (art. 4). Tali linee guida non sono però contemplate nel presente decreto, ma, in base all'art. 2, vengono rimandate ad un successivo decreto del Ministero dell’Ambiente. Questo successivo decreto si concretizza solo 2 anni dopo, con il D.M. del 12 Luglio 1990 “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione di valori minimi di emissione”, un intervento legislativo mirato ed organico di ben 95 pagine costituite prevalentemente di allegati più o meno tecnici. L'Allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per specifiche sostanze inquinanti (ai sensi art. 3, comma 2, D.P.R. 20/5/1988 n. 203) suddivise in tabelle a loro volta ripartite in classi, a seconda del relativo grado di pericolosità. Il Piombo viene ricompreso nella Tab. B, classe III, tra le “sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere”, non cancerogene e non particolarmente tossiche; i valori di emissione permessi, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono di 5 mg/m3 di piombo nel caso in cui il flusso di massa sia uguale e superiore a 25 gr/ora. (23) In “Gazzetta Ufficiale Comunità Europee”, n. L188 del 16 Luglio 1984. (24) In “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, n. 140 del 16 Giugno 1988. 38