Per i progetti riguardanti l'innovazione di processo, invece, vengono agevolate le spese relative alle fasi di studio, alla ricerca e alla progettazione di nuovi impianti e macchinari o di modifiche ai propri processi produttivi. Può essere anche contemplato l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature utili a conseguire le finalità di innovazione. Gli interventi riguardano contemporaneamente le due modalità innovative. Fanno eccezione la legge 43 del 1994 della Liguria (solo innovazione di prodotto) e la legge 20 del 1989 delle Marche (solo innovazione di processo). Per tali interventi non esiste una modalità di incentivazione preferenziale. Il finanziamento agevolato è previsto dalle leggi: • 56 del 1986 del Piemonte (massimo 200 milioni senza limiti di contribuzione alla spesa); • 34 del 1985 della Lombardia (massimo 800 milioni entro il limite del 50% della spesa). Le forti limitazioni poste all'innovazione di processo (tutela ambientale) hanno privilegiato soprattutto l'innovazione di prodotto; • 9 del 1984 del Veneto (da un minimo di 30 ad un massimo 800 milioni entro il limite del 55% della spesa); • 26 del 1995 del Friuli (il regolamento per l'attivazione delle operazioni non è stato ancora pubblicato). Il contributo in conto interesse è, invece, contemplato dalle leggi: • 9 del 1994 dell'Emilia Romagna (massimo 70 milioni): • 20 del 1989 delle Marche limitata all'innovazione di processo (massimo 500 milioni); • 143 del 1995 dell'Abruzzo (massimo 150 milioni entro il limite del 30% della spesa); • il Programma Operazionale Plurifondo della Puglia (massimo 263 mila ECU). Infine, il contributo in conto capitale è preso in considerazione dalle leggi: 121