3) fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, a eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.
Viene, altresì, definita piccola l'impresa che:
1)	ha un massimo di 50 dipendenti;
2)	un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU;
3)	fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, a eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.
In entrambi i casi, i tre requisiti sono cumulativi, la disciplina comunitaria concede agli stati membri la possibilità di introdurre, in determinate circostanze, criteri maggiormente selettivi. In Italia, ad esempio, è il caso delle imprese commerciali, turistiche o dei servizi. Inoltre in questa definizione vengono comprese le imprese agro-industriali, industriali (singole o consorziate) e artigiane a condizione che abbiano una stabile organizzazione produttiva in Italia.
Tali parametri sono stati successivamente in parte modificati dall'Unione Europea soprattutto per quanto riguarda i valori di bilancio (G.U.C.E del 30 aprile 1996, n. 107) e sono stati adottati dal legislatore italiano con un decreto del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato datato 18 settembre 1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre. I nuovi limiti sono:
Piccole imprese: meno di 50 dipendenti; fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU. Il capitale o i diritti di voto non devono essere detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa;
Medie imprese: meno di 250 dipendenti; fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU. Il capitale o i diritti di voto non devono essere dete-
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