3 ritto demaniale, ecc. è dovuto sostanzialmente al lavorio intellettuale, instancabile produttore di teorie e di sistemazioni giuridiche. 2. - Ciò che vi ha di interessante è conoscere quando una branca del diritto raggiunga la sua autonomia o, in altre parole, quali sieno gli estremi necessari perchè una branca di diritto si possa dire autonoma. Non basta, in vero, che una serie di rapporti giuridici sia regolata da norme particolari per poter dire che essa costituisca una scienza autonoma. Si può ben trattare di deroghe o di eccezioni ai principi di altra disciplina, e per quanto numerose esse siano non stabiliranno mai un sistema a sè stante. Chi scorre per esempio le opere di Baldo e di Bartolo, espositori arguti e coscienziosi del diritto civile del loro tempo, trova assai frequentemente, dopo l’enunciazione di un principio di diritto civile, la deroga more mercatorum, la quale modifica o' annulla il principio enunciato. Eppure non mai a Baldo e a Bartolo venne in mente di considerare queste deroghe o « crisi » del principio di diritto civile, imposte dall’esigenze mercantili, come una nuova scienza, la quale non sorse se non molto più tardi, vale a dire il diritto commerciale. Quello che mancava per F avvento di questa nuova scienza giuridica erano i principi generali e occorse attendere la concezione dell’ atto di commercio ro dell’ impresa perchè il diritto commerciale celebrasse la sua assunzione al grado di scienza autonoma. Sono, in effetti, i principi generali che stabiliscono l’autonomia del diritto. Essi sono le linee architettoniche del nuovo edificio. Tutte le eccezioni e le deroghe al diritto preesistente, di cui si vorrebbe costituire il nuovo, rappresentano materiali a piè di opera, ma non l’opèra; e per quanto il cantiere sia ricco di materiali l’opera non sorgerà, se questi non si collocheranno secondo il disegno generale preesistente e la visione dell’ insieme. Egualmente finché una branca di diritto non avrà dei principi generali suoi propri, non potrà mai vantare una vera autonomia. 3. - Queste sommarie idee fin’ora accennate sono i presupposti del-1’ esame del tema propostomi. Il diritto finanziario, di cui è magna pars il diritto tributario, era stato considerato, fino a poco tempo fa, come parte del diritto amministrativo. Le prime monografie di diritto finanziario, quelle del Ricca-Salerno, del Graziani e del Vanni, vennero comprese nel primo trattato completo di diritto amministrativo dell’ Orlando. Si scorse una identità del soggetto tanto nell’ attività amministrativa che in quella finanziaria. Il soggetto in effetti è unico : la Pubblica Amministrazione ; ma questa, come l’individuo, può agire per fini perfettamente distinti, in modo che ciascuna attività abbia bisogno di una propria disciplina. Per l’attività finanziaria la disciplina concerne la raccolta, la gestione e P erogazione dei mezzi economici, occorrenti allo Stato e agli altri enti pubblici, per lo svolgimento della loro attività, e i rapporti giuridici fra lo Stato o i detti enti pubblici e i soggetti dell’ imposta, tenuti direttamente o indirettamente al pagamento, e in fine quelli fra gli stessi privati quando chi ha pagato l’imposta abbia diritto di rivalsa contro un condebitore o il vero debitore del