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tore quali elementi costitutivi del reato di frode. Ma se, per commettere la frode, si è commesso aqphe il falso, come nella specie, con la materiale alterazione delle bollette, vi è concorso di reati, non reato complesso. Se nel capoverso dell’Art. 55 del T. U. del E. D. 14 settembre 1931 si accennava anche ad ipotesi di frode
nerale ci riferiamo a tutte le ipotesi di falso sopra elencate e non solo a quella di falsità ideologica — entra nella composizione della frode daziaria come atto fraudolento, non come falso 'punibile. Si ha, qui, una situazione giuridica perfettamente parallela a quella della truffa commessa mediante il raggiro della spendita di un titolo falso : ipotesi in cui la dottrina (‘) e la giurisprudenza (2) non dubitarono mai che fossero applicabili le comuni regole del concorso. D’altronde, gli estremi della falsità ideologica dell’art. 583 Cod. Pen. sono tutti presenti. Infatti la bolletta daziaria è — come vedemmo — un atto pubblico ; l’incaricato delle imposte di consumo è pubblico ufficiale ; la bolletta è destinata a provare la verità dei fatti che vengono falsamente dichiarati.
     E opportuno ricordare a questo proposito che, sotto l’impero del vecchio Codice Penale che contemplava una fattispecie analoga nell’art. 279, la Cassazione riconobbe gli estremi della stessa nelle false dichiarazioni alla dogana circa la specie e la qualità delle merci da importarsi o da esportarsi (3). Ora lo stesso principio non può non valere per la corrispondente ipotesi in materia di imposte di consumo, data l’identica base concettuale delle due manifestazioni tributarie.
     Invece, a quanto ci consta, dottrina e giurisprudenza sono inclini ad assorbire anche la falsità ideologica dell’art. 483 Cod. Pen. nel reato di cui alla prima parte dell’ art. 55 T. U. Oltre all’errore logico, si crea in tal modo, ingiustamente, una troppo profonda discriminazione tra falsità ideologica e falsità materiale che è contraria ai principi del nostro sistema.
     Il fatto di chi formi in tutto o in parte una bolletta falsa o alteri una bolletta vera (seconda e terza ipotesi di falso da noi considerate) è del pari — e qui la dottrina e la giurisprudenza, tra cui l’annotata sentenza, sono d’accordo — autonomo rispetto alla frode daziaria: e vengono pertanto, in considerazióne le regole del concorso di reati.
     In effetti, sia che la falsità materiale venga commessa da un pubblico ufficiale nell’ esercizio delle sue funzioni (e tale consideriamo, come già spiegammo, anche il commerciante all’ ingrosso autorizzato all’ emissione di bollette), sia che la falsità materiale venga commessa da un privato, il falso non rappresenta nè un fatto costitutivo, nè una circostanza aggravante della frode, ma solo uno dei tanti possibili mezzi con cui ci si sottrae o si tenta di sottrarsi al pagamento dell’ imposta.
     (1)    cfr. Frosai.i, Concorso di norme e Concorso di reati, 1937, n. 195; Manzini, Trattato, Voi. VI, pag. 681 ; MaffucCini op. cit. pag. 71.
     (2) Vedi per es. Cass. 28-11-1934, in Annali 1935, pag. 940.
     (3) Vedi per es. Cass. 13-6-1924 in Giust. Pen. 1924, 769.