266 198. - Registro - Deliberazione comunale che concede un sussidio annuo a società automobilistica - Assoggettabilità a imposta proporzionale - Aliquota applicabile. La deliberazione, con la quale un Comune concede a una società un sussidio annuo per la gestione del servizio automobilistico, è soggetta a registrazione col pagamento dell'imposta proporzionale del 0,50 per cento (ora 0,75 per cento) a norma dell’art. 1, 1 cpv. del r. d. 9 maggio 1935, n..606, modificato dall’art. 1 all. B al r. d. 1. 15 novembre 1937, n. 1924. Non è applicabile l'imposta fissa contemplata dal 2 cpv. del detto art. 1 del citato d. 9 maggio 1935, che riguarda le concessioni fatte dallo Stato. Comm. prov. di Napoli, 23 febbraio Ì939-XV11, rie, Comune di Agevola. 199. - Registro - Tardiva od omessa denunzia di affitto di fabbricato - Raddoppiamento della sopratassa. La sopratassa di tardiva od omessa denunzia di affitto di fabbricato è dovuta nella misura di dodici volte l'imposta, a norma dell art. 3 del r. d. 1. 26 settembre 1935, n. 1781, sempre che il correlativo obbligo sia sorto posteriormente all'entrata in vigore del detto decreto; mentre le sopratasse maturatesi anteriormente sono dovute in ragione di sei volte 1 imposta, anche se la relativa denunzia o scrittura sia stata presentata alla registrazione dopo il 31 dicembre 1936, termine concesso, per godere del condono delle sopratasse concesso dal decreto suddetto; non potrebbe avere efficacia reiroattiva l'innovazione che Lart. 3 del citato decreto ha apportato al primo comma dell’art. 101 della legge di registro, non disponendo le leggi se non per 1 avvenire, tranne contraria esplicita disposizione, che manca nel decreto in esame. Comm. prov. di Napoli, 25 febbraio 1939-X'VII. 200. - Registro - Quietanze di estinzione di debito ipotecario - Tassa fissa - Applicabilità. In difetto di disposizioni di legge, considerandosi parificate per analogia le operazioni di Credito Agrario a quelle di Credito Fondiario di cui alla legge 16 luglio 1905, n. 646, in applicazione dello art. 27, n. 2 di questa, devono ritenersi soggette a tassa fissa, e non proporzionale, le quietanze di estinzione di debito ipotecario rilasciate dal mutuante all’Istituto di Credito Agrario che gli subentra per aver concesso un mutuo di miglioramento con garanzia ipotecaria, e che dal mutuatario è autorizzato a dimettere il precedente debito ipotecario, allo scopo che il nuovo mutuante consegua la prima ipoteca. Comm. prov. di Firenze, 2 marzo Ì939-XV11. 201. ■ Registro - Appalto per la riscossione di imposta di consumo - Minimo garantito di riscossioni a favore del Comune - Aliquota applicabile. Se in contratto di appalto ad aggio per la riscossione della imposta di consumo, l’appaltatore garentisce un minimo di proventi ai sensi dell’art. 86 del testo unico per la Finanza Locale, è applicabile I’art. 50 della tariffa all. A. legge di registro, dovendosi liquidare l'imposta del 2% sugli aggi, concernenti 1’ intero negozio giuridico (anziché applicare 1’ art. 5l per la somma minima garantita al Comune, e 1’art. 50. per gli agi relativi alle riscossioni eccedenti tate somma), tenendo presente che il contratto va considerato secondo la sua prevalente fisionomia giuridica, che è quella di appalto a premio, e non di ap-palto in somma determinata. Comm. prov. di Napoli, 2 marzo 1939-XV1I, rie. Avallone. 202. - Registro - Cessioni di aziende a società commerciali regolari - Divieto di concorrenza a carico del cedente - Divieto limitato nel tempo o nello spazio - Riduzione delle tasse di registro e ipotecarie - Inapplicabilità. La riduzione ad un quarto delle ordinarie tasse di registro e ipotecarie, disposta dal R. D. L. 8 marzo 1928, n. 406, per le cessioni di aziende a società commerciali legalmente costituite, con l’obbligo assunto dal cedente di astenersi