senza alcun sacrificio di essere pure anch’ esso pietoso, lasciando un buon ricordo per l’Opera Pia Guzzeloni secondo le sue buone intenzioni. Ad evitare.una eventuale folla di pretendenti al lascito riguardante le persone di casato Guzzeloni per beneficenza a persone o famiglie decadute e bisognose, stabilisco acciocché la beneficenza sia efficacemente sentita che il numero delle famiglie da beneficare sia al massimo due, oppure il numero delle persone da beneficare sia regolato in modo da non oltrepassare il numero massimo di otto, comprendendo nella somma da ripartirsi, tanto nel primo che nel secondo caso, il contributo allo studio per quello studente Guzzeloni che sempre si è distinto tanto nelle scuole medie, superiori, universitarie. La misura poi dei sussidi non deve intendersi fissa nè uguale per tutti, potrà invece variare alquanto da famiglia a famiglia da persona a persona e di tempo in tempo a seconda dell’ apprezzamento che sarà fatto caso per caso dall’ On. Consiglio dell’ Opera Pia Guzzeloni. Tale giudizio sarà insindacabile e a nessun beneficato sarà consentito d’impugnarlo o comunque contestarlo. La precedenza poi nella concessione dei sussidii, come per la desi-inazione dell’ affittuario della Possessione di Colturano sarà regolata in base alla precedenza sotto notata. Primo : alle persone del mio ramo diretto, ossia i discendenti di Francesco Alessio fu Melchiorre con Angela Francesca Redaelli (vedi albero genealogico della famiglia Guzzeloni da me redatto). Secondo : ai collaterali di Francesco Alessio, ossia ai suoi fratelli e relativa discendenza. Terzo : a ■collaterali di Melchiorre Guzzeloni, ossia ai suoi fratelli e relativa discendenza. Quarto: a quelli di più lontana origine che abbiano comunque attinenza colla Famiglia Guzzeloni risalendo alle generazioni anteriori a Melchiorre Guzzeloni. Quinto : agli omonimi, anche se la parentela non è accertata.
la legge di imposta, il criterio più esatto di discriminazione in materia è quello che deve desumersi dagli art. 1 e 2 della legge del 1890, perchè « tutte le leggi fanno parte dell’ordinamento giuridico dello Stato e non possono isolarsi l’una dall’altra, ma vanno interpretate in armonia ed in -correlazione reciproca tra di loro » e pertanto non potrebbe negarsi che il legislatore nel dettare la norma di esenzione tributaria di cui all’art. 1 del R. D. L. 9 aprile 1925, non abbia avuta presente la distinzione accolta tra beneficenza propria ed impropria ai sensi delle citate disposizioni (Legge del 1890 art. 1-2 in relazione all’ art. 902 Cod. Civ.).
      Nel che è l’esatta applicazione di noti principi in tema di interpretazione della legge tributaria : perchè la relativa autonomia del diritto finanziario non si deve considerare come pure fu ritenuto (') quale forma di particolarismo fiscale, rispetto alle altre branche del diritto ; onde è che quando concetti ed istituti del diritto pubblico o privato o dell’economia non contrastano e anzi corrispondono alle funzioni ed alle finalità della legge finanziaria, è lecito ricorrervi come a principi generali di diritto, quando pure non sia il caso di invocarne la applicazione per analogia (2).
     (*' Vedi F. Geny, Le particolarisme du droit fiscal (Revhe trimestrielle de -droit ci vii, 1931, pr. 797 e segg.).
     (2) In tema di interpretazione e particolarmente di interpretazione analogica ¡non è possibile ormai prescindere dai risultati cui è pervenuta la scuola del