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               possono esigere il 4 1 fa °(0 ogni anno, indipendentemente dall’esistenza di aulitile ; che questo interesse è quindi un onere fisso per la società anonima ; che-i portatori possono tutto al più pretendere il supplemento massimo dell’ 1 ‘/2 0/„ in quanto il saldo sia sufficiente dopo le detrazioni statutarie ; che sembra, al contrario, che essendo il pagamento dell’ 1 */2 °/0 oltre il 4 V, °l„ dovuto dalla società anonima in quanto il saldo dopo le menzionate detrazioni sia sufficiente-per esso pagamento, i portatori per quell' interesse superiore al 4 */, °/0 partecipano alla distribuzione del saldo ridotto dalle detrazioni statutarie, il cui saldo-non è altro che utile in senso economico ; che 1’ ispettore pertanto ha giustamente considerato come utile tassabile l’interesse dell’ 1 */, °/0 pagato nel 1936 ai portatori sul saldo di gestione e che di conseguenza il ricorso contro 1’ accertamento-è privo di fondamento » ;
                    Gli obbligazionisti interessati ricavano i loro diritti, tanto prima che dopo la conversione, dalla concessione di un prestito. Essi ricevono l’interesse fisso e variabile a titolo di interesse per prestazioni di denaro-(mutui). Civilisticamente non si può dubitarne. Esso non ha niente a che fare con la qualità di azionista e con le altre funzioni inerenti alla vita societaria. Secondo il linguaggio parlato essi non sono persone -che ricevano il dividendo o gli utili. I fattori soggettivi conducono quindi a negare la tassabilità di tutti gli importi da loro ricevuti, senza alcuna eccezione.
                    Diversa è la cosa con riferimento ai fattori oggettivi. Prima della conversione era dovuto l’intero interesse anche se non vi erano utili. Ora ciò è mutato : perchè e per quali cause sia mutato non ha interesse per il fisco. Vi sarà stato certamente un «do ut des », una prestazione di fronte ad una controprestazione. Perchè, sebbene un interesse variabile fino all’ 1 ’/, °/0 non sia in genere uguale a un interesse fisso di 11/2 °/<( nel caso specifico i creditori possono benissimo aver avuto convenienza ad accettarlo, poiché la società anonima non era in grado di pagare 1’ 1 ’/, °/„. Ma il fisco considera soltanto il risultato raggiunto e questo è : pagamento dipendente da utile ; non una volta sola, ma annualmente.
                    Ma, se i fattori obbiettivi sembrano condurre a una soluzione sfavorevole per il contribuente, non vi è l’ostacolo di una delle barriere, di cui parlavamo poc’ anzi, e cioè il fatto che la società anonima con il pagamento, sia dell’ interesse fisso che dell’ interesse variabile, estingue un obbligo e quindi in entrambi i casi non subisce una diminuzione di patrimonio ? In questa materia bisogna procedere cauti: l’obbligo dell’interesse variabile ha origine soltanto in relazione all’ utile. Prima che esistesse quell’ utile esso non c’ era. Si dirà : vi era un debito potenziale e civilisticamente sarebbe esatto. Ma la natura di questa imposta, che è diretta a colpire il vantaggio, che tocca a coloro che hanno diritto al-1’utile, si rifiuta di riconoscere come sufficiente barriera l’esistenza di un debito potenziale. Interpretazione teleologica e buon senso concordano. Perchè sarebbe veramente troppo facile 1’ evasione dell’ imposta se bastasse creare, accanto ad azioni con deboli diritti ai dividendi, obbligazioni con diritti molto più forti.