214 Della seconda metà (altro 50%) da dividere in due parti ugnali, che per distinguerle chiamerò Borsa A e Borsa B riservata a persone di casato Guzzeloni ed in linea maschile (con precedenza ai più prossimi in parentela o discendenza! per incitamento od incoraggiamento, per assistenza o sussidio, per premio alla vita rurale e precisamente alla professione dell’ agricoltore, onde abbia sempre-amore al lavoro della terra ed al progresso dell’ agricoltura, principale fonte della ricchezza e del benessere d’Italia, e per tenere sempre che sia possibile la tradizione del casato Guzzeloni come buoni e diligenti agricoltori come sempre lo furono nel passato, alla quale moltissimo ci tengo. Borsa A (25%) è riservata al— l’affittuario Guzzeloni della Possessione Guzzeloni in Colturano, perchè abbia, sempre amore alla buona coltivazione del podere e non si scoraggi delle molte calamità alle quali è soggetta l’agricoltura e possa questa Borsa A lenire le disgrazie ed incoraggiarlo sempre più al progresso, dimostrandosi sempre un buono e diligente agricoltore, come pure per premio a maggior rimunerazione dell’opera sua. Borsa B (art. 25 %) « riservata a quel Guzzeloni che verrà destinato a succedere all’ affittanza del suaccennato podere Guzzeloni di Colturano, che l’On. Consiglio dell’ Opera Pia Guzzeloni destinerà, attenendosi sino a che sia possibile al parente più prossimo in parentela e discendenza di casato Guzzeloni ed in linea maschile ma di gradimento dell’ On. Consiglio suaccennato perchè possa acquistare il necessario per assumere l’affittanza, come anche per la buona educazione ed istruzione di chi succederà qualora i di lui genitori fossero gravati di numerosa prole, come per istruirsi in materia agraria, veterinaria, agronomia, come per costituire una somma di riserva per meglio esplicare l’opera sua di buon agricoltore a vantaggio dell’ azienda agricola e del fondo. Detta Borsa B potrà anche servire come premio demografico qualora l’affittuario Guzzeloni avesse numerosa. A contrastare comunque la tesi di merito della Finanza, si era osservato ex adverso, (ed i primi Giudici avevano aderito alla argomentazione), che ove si fossero posti a raffronto gli art. 8 e 10 della tariffa annessa, alla Legge 24 settembre 1920, n. 1300, si sarebbe dovuto anzitutto ed in via di massima dedurre, dal diverso trattamento tributario ivi sancito, una. differenza concettuale e pratica tra scopi di beneficenza e di istruzione -rilievo comunque del tutto estraneo alla ragione del decidere in ordine al trattamento tributario delle liberalità disposte a favore degli enti pubblici, e dei corpi morali. Ma si era soggiunto ancora che, per la predetta differenza, sarebbe, stato vano postulare in tesi e nell’ipotesi, il concetto di pubblica utilità. Griziotti. Cosi ¡1 Vanoni, Natura ed interpretazione delle leggi tributarie, Cedam Padova 1932; lo Jarach, Principi per V applicazione delle tasse di registro, Padova, Cedam, 1937; ¡1 Pugliese, Istituzioni di Diritto Finanziario, Cedam Padova 1937^ dàuuo la misura cui può arrivare la intelligente applicazione dei principi professati da B. Griziotti, Principi di politica, diritto e scienza delle Finanze, Cedam Padova 1929 • Il problema politico e giuridico della interpretazione nel diritto romano e nel diritto moderno con particolare riguardo al D. Finanziario. Regia Università di Pavia 1934; Studi di diritto tributario, Cedam Padova 1931, e che trovano recente ed efficacia sintesi nella voce Diritto Finanziario, nel voi. IV Nuovo-Digesto Italiano 1938: brevi pagine, dove il pensiero dell’A. riceve una epres— sione se pur concisa di forma, densa oltremodo di contenuto.