257 la società di assicurazione. Tutt’ altro trattamento fiscale si può invece giustificare allorché il datore di lavoro abbia concesso, in modo generale e ,illimitato, una pensione ai suoi lavoratori coi propri mezzi. Se, in tale caso, il datore di lavoro conta o può contare più o meno sul fatto che, in definitiva, le assicurazioni lo solleveranno degli oneri che ne derivano, tuttavia, dal punto di vista tributario, non si può pasaar sopra alla constatazione che la concessione delle pensioni è stata fatta direttamente dal datore di lavoro coi propri mezzi. • Tutto ciò si è Verificato nel caso in esame, come si deduce dall esauriente accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale di Finanza. Potrebbe, peraltro, ancora darsi 1’ ipotesi che il datore di lavoro abbia convenzionalmente consentito Tali i fondamenti. Il rapporto tra la massima: l’assicurazione o anche la copertura del rischio mediante creazione di casse pensioni e sussidi proprie dell’azienda è affare dell’imprenditore, solo le rendite sono mercede di lavoro ; e d’ altro lato la massima : i contributi all’ assicurazione ed alle casse-pensioni sono mercede di lavoro, perchè l’imprenditore le presta in base al rapporto di lavoro in luogo e per conto dei lavoratori, si presentava di per sè chiaro ed inequivoco. Due circostanze offrivano tuttavia difficoltà. Prima l’esistenza di forme miste, in cui spesso saggiamente e opportunamente, si era fatto in modo che anche i lavoratori prestassero certi contributi, se anche non sufficienti, o almeno non sufficienti per un duraturo funzionamento delle casse-pensioni dell’azienda. In questa ipotesi, specialmente se il datore di lavoro non avesse prestato contributi di grandezza mutevole a suo arbitrio o secondo i risultati della sua azienda, ma avesse fissato i suoi contributi in un rapporto determinato con quelli dei lavoratori, si presentava facilmente il pericolo che tali contributi ispirati sopratutto da motivi sociali, per il loro aspetto esteriore fossero considerati non come spese dell’ imprenditore per assicurare l’adempimento di future obbligazioni di pagamento di rendite, ma come mercede di lavoro, sotto la voce : prestazione di premi in luogo dei lavoratori. Assai maggiori difficoltà presentava un’altra circostanza. Si era constatato, infatti, che la esenzione dall’ imposta sulle mercedi per gli assegni fatti dall’ imprenditore per propria cautela mediante T assicurazione di singoli dipendenti, o mediante pagamenti vincolati su conti bancari per i lavoratori ecc., dava luogo a gravi abusi, giacché rendeva possibile ai dipendenti, i quali altrimenti si sarebbero assicurati, di ricevere parti rilevanti del loro salario esente da imposta sul reddito, lasciandoli liberi dagli oneri dell’assicurazione. La forma della cautela dell’imprenditore era adoperata abusivamente per un’evasione fiscale. Ciò accadeva specialmente in casi di piccola importanza, ma in numero talmente grande, che alla giurisprudenza non restò altro che attenuare il requisito richiesto dalla legge, che le somme da assoggettare all’imposta sulle mercedi dovessero essere prestate per un’attività di lavoro, nel senso che bastasse che esse fossero date in relazione o anche soltanto in occasione di un rapporto di lavoro. Questa evoluzione alquanto discutibile fu fatta cessare in Germania