— 4 lice: c’est le devoir général de ne pas troubler le bon ordre. L’exercice du pouvoir financier n’a pas ce fondement de droit naturel; le devoir général du sujet de payer des impôts est une formule dénuée de sens et de valeur juridique. En revanche, dans l’organisation de l’Etat constitutionnel, on a placé au-dessus de tout le mouvement des finances et spécialement au-dessus de la manifestation la plus importante du pouvoir financier ___ la perception des impôts — un autre régulateur suprème, C’est le budget de l’Etat; il est déterminé, à son tour, par le droit budgétaire de la représentation nationale; il apparaît dans la loi du budget ». Tutto quanto osserva Otto Mayer è ricco d’interesse scientifico-giuridico e meritevole di larga meditazione. Innanzitutto si può osservare che la definizione del Mayer è ristretta e fondata su osservazioni che meritano la critica : A) La legge del bilancio e, secondo la Costituzione italiana, l’art. 23 — per cui « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge » — hanno per compito di garantire i contribuenti contro l’arbitrarietà delle imposizioni e stanno quindi ad indicare le fonti legislative ma non il fondamento dei tributi, la loro legittimità, ma non la loro giustificazione. B) L’art. 53 della Costituzione — per cui « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » — sta ad indicare per noi Italiani che il potere finanziario non è formula priva di senso e di valore giuridico. C) Senza ricorrere alle ricerche di diritto naturale, al quale il Mayer riconosce valore a proposito del potere di polizia e non già rispetto al potere finanziario, si può per questo ultimo dimostrare in base alla ricerca delle funzioni, che esso adempie, come il potere finanziario non sia collegato soltanto alla legge del bilancio, ma a un presupposto sostanziale, che lo spiega e lo giustifica. Il presupposto è che le entrate siano destinate alle spese pubbliche e che esse siano giustificate moralmente prima ancora che giuridicamente. Le spese pubbliche sono fertili di servigi, che assicurano le condizioni generali della vita sociale e della prosperità economica nazionale e che anche possono recare diretto e particolare beneficio ai singoli membri della collettività. Esse si dicono entrate fiscali, appunto perchè la loro funzione è di provvedere alle pubbliche spese. Orbene, esaminandole, si vede che le entrate fiscali sono quasi tutte caratterizzate dal principio commutativo diretto o indiretto, cioè con esclusione di quelle dovute a liberalità, ad occupazione originaria, e ad assegnazioni di ente ad ente pubblico, come appare dalla seguente