i redditi, conserva, tuttavia, le disposizioni delle vecchie imposte, per il calcolo delle diverse categorie di redditi. Ma, in esse, i redditi si trovano talvolta, redistribuiti e raggruppati, più logicamente di prima Così, ad es., il reddito delle proprietà rurali è un elemento del profitto agrario e non dei redditi fondiari. Per questa ragione i profitti di tutte le attività inerenti alla terra (avicole, apiarie, forestali, ecc.), fanno ormai parte dei redditi agrari. Non bisognerà trascurare questi raggruppamenti, quando si confronteranno i redditi agrari (fiscali) prima e dopo la riforma tributaria. 2) Dal punto di vista del pagamento, la riforma tributaria ha avuto per risultato, come s’è visto, di determinare la nuova imposta sul reddito delle persone fisiche in base ad una duplice aliquota: aliquota proporzionale, con esenzioni e riduzioni per carichi di famiglia, unificata al 18 % per colpire le diverse fonti di reddito ed aliquota progressiva, personalizzata per mantenere la divisione in parti rispetto al complesso dei redditi (venendo il reddito familiare diviso in un numero di parti che varia col variare del numero dei membri della famiglia e colpendosi tali parti con la progressione). Le modificazioni emanate dalla legge 31 luglio 1919 hanno confermato queste norme, rimaneggiando unicamente l’aliquota dell’imposta proporzionale, con un aumento dell’esenzione ed un’estensione delle riduzioni familiari e l’aliquota della sovrimposta progressiva con una riduzione della progressività alla base (21). 3) Dal punto di vista della riscossione, infine, la riforma tributaria ha modificato le date di scadenza dell’imposta, ma, nell’insieme, ha conservato le norme precedenti, cioè, da una parte, il sistema del pagamento per acconto, in base all’importo pagato l’anno precedente, e dal-1 altra, il pagaìnento del saldo, alle date fissate dalla messa in riscossione dei ruoli. Non è necessario precisare qui la regolamentazione particolareggiata (25); ma è interessante segnalare le norme speciali di riscossione stabilite per il 1949, che mettono in discussione il principio dell’annualità delle imposte sui redditi. Prima della riforma tributaria, l’annualità si riferiva, generalmente, ai redditi dell’anno precedente, mentre la norma nuova riferiva ormai l’imposta, in tutti i casi, ai redditi dell’anno in corso. Ne consegue che il contribuente francese doveva pagare nel 1949 l’imposta sui redditi realizzati nel 1948, in base alla vecchia legislazione e l’imposta sui redditi realizzati nel 1949, in base alla riforma tributaria. Allo scopo di evitare questa imposizione simultanea, è stato deciso di sopprimere il primo versamento in acconto per il 1949, da effettuarsi il 18 novembre per i 2/5 dell’importo dell’anno precedente. In altre parole, il passaggio dal sistema precedente all’attuale ha per risultato due imposizioni simultanee per il 1949, ma la seconda è stata ridotta ai 2/5 della prima. b) Esame della riforma in materia di imposte indirette. La riforma tributaria ha scarsa importanza per quanto riguarda le imposte indi (24) Queste due ultime disposizioni non erano applicabili che a partire dal 1“ gennaio 1950. (25) V. il decr. 9 dicembre 1948, art. 119 e segg.