— 58 — * * * Da quanto siamo venuti esponendo, deve concludersi che la questione non può essere risolta con una semplice pronuncia amministrativa o da una sentenza della magistratura, perchè i contrasti sono determinati dalla imperfetta formulazione della legge del 1939. Indubbiamente, gli estimi catastali rappresentano una media che, giusta le istruzioni di servizio emanate dalla Direzione Generale del Catasto, è riferita ai prodotti agricoli nello stato di trasformazione in cui vengono commerciati ordinariamente nel comune. Così, ad esempio, il sistema più diffuso in Toscana è quello di vendere il vino e l’olio, mentre in alcune zone del Piemonte si usa vendere l’uva e nell’Abruzzo le olive. Le « punte eccedenti » che l’Amministrazione finanziaria ha rinunciato ad accertare adottando il sistema catastale vanno riferite, a nostro giudizio, ai redditi ricavati dai prodotti nello stato preso in considerazione per le tariffe d’estimo e riguardano perciò il maggiore reddito che un agricoltore della Toscana può ricavare dalla vendita del vino, oppure un agricoltore del Piemonte dalla vendita delle uve. Se quest’ultimo procede anche alla vinificazione, sia direttamente sia associato con altri, si produce un «super-reddito» che non può restare del tutto esente dal tributo, perchè, altrimenti, l’agricoltore toscano, colpito dall’imposta sui redditi agrari anche per la vinificazione, sarebbe gravato da un maggiore onere tributario, il che, per evidenti motivi, non può essere ammesso. Sorge allora la questione : questo « super-reddito » di cui beneficiano i possessori dei fondi per le operazioni non considerate nelle tariffe di estimo, deve essere assoggettato all’imposta sul reddito agrario oppure a quella di ricchezza mobile? La Commissione Centrale e la stessa Amministrazione finanziaria hanno ammesso che, finché si è nei limiti del ciclo produttivo agrario, la lavorazione e manipolazione dei prodotti determina un reddito di natura agraria; dato ciò, sembra che, indipendentemente dalla questione dell’organo accertatore, non possa escludersi l’applicazione del relativo tributo, perchè le norme del decreto n. 589 si riferiscono soltanto ai redditi derivanti dalle operazioni prese in considerazione nelle tariffe di estimo. In altri termini, il decreto del 1923 e la legge del 1936 sono, a nostro parere, abrogati soltanto per quella parte che si riferisce ai redditi determinati dalla raccolta di prodotti e dalle operazioni considerate ordinarie nelle singole zone: ogni qualvolta il contribuente compia operazioni eccedenti quelle ordinarie, alle quali è stata limitata la valutazione catastale, resta la piena competenza dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette per l’accertamento dell’imposta sul reddito agrario dovuta, sul «super-reddito», salvo naturalmente il caso che sia stata posta in essere una vera e propria industria soggetta all’imposta di ricchezza mobile in categoria B. Posta la questione in questi termini, verrà a risolversi anche il