finanziario ha un carattere specifico e si differenzia per ogni entrata in modo da caratterizzarla, distinguerla e dare ad essa un contenuto specifico. E) Data la funzione extra-fiscale accanto a quella fiscale delle entrate, la ricerca della funzione del potere finanziario si estende sia rispetto alle entrate e alle spese, sia al complesso dell’attività dello Stato per il conseguimento dei suoi fini. Il potere finanziario pertanto non è da limitare, come nella teoria del Mayer, solo all’esercizio del diritto tributario. F) Infatti le manifestazioni del potere finanziario (p.f.) sono molteplici : 1) si ha un p.f. autonomo e diretto come ad es. rispetto all imposta fondiaria. Ma esso si manifesta anche nei prestiti perpetui, in quanto questi non possono essere concepibili solo nella finanza Pubblica, mentre nell’economia privata non si può parlare che di prestiti a tempo limitato, appunto perchè nell’economia privata manca ciò che caratterizza l’economia pubblica, cioè l’esercizio del potere finanziario in virtù del anale possono essere sempre prelevati dei tributi in tutti i tempi per il servizio (interessi e ammortamento) dei prestiti contratti in antecedenza, onde anche nei prestiti sta a fondamento il p-f-, 2) p.f. complementare, allorché il p.f. è sussidiario di un altro potere per il conseguimento dei di lui fini, come il potere penale, che si vale della cooperazione del p.f. per il conseguimento delle entrate penali, che sono pur sempre entrate finanziarie, le quali soddisfano innanzitutto a compiti del potere penale; 3) p.f. riflesso, come nel caso dèlia confisca compiuta con lesei-cizio del potere di polizia, con il risultato però di ’procurare un entrata pubblica che sta ad indicare l’avvenuto esercizio del p.f. ; 41 p.f. sostituito, che si ha nel caso in cui un altro potere, come nnello di polizia, si esercita per costringere i cittadini alla sottoscrizione dei prestiti pubblici (prestiti politici) sostituendosi così esso alle funzioni proprie del p.f. nel caso di prestiti forzosi. 5) p.f. occulto, che è speficato nel caso di spese pubbliche imposte ai privati o per la pulizia o per la riparazione o costruzione delle strade ecc., nei quali casi la spesa pubblica abbrevia la via finanziaria dell’imposizione di un’entrata pecuniaria con la quale provvedere alla spesa pubblica, accollando ai privati l’onere di questa, 6) p.f. apparente, è dato dalle leggi finanziarie extrafiscali, le quali, come un dazio protettivo, non hanno lo scopo di procurare una entrata, ma di ottenere direttamente un fine dello Stato, come nel caso del dazio, la protezione di una categoria economica, e non già una entrata finanziaria, che può anche mancare nel caso di massima protezione ; 7) p.f. potenziale, allorché, come nelle entrate patrimoniali o nei prestiti volontari il p.f. non è attuale, ma può sempre essere esercitato per la tutela degli interessi dello Stato, cessando la condizione