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285.  - Registro e ipotecarie - Concentrazione aziende di credito - Cessione singole attività - Agevolazione fiscale - Non compete - Interpretazioni atti.
       (Artt. 52, 55, R.D.L. 12 marzo 1938, n. 375: 55, R.D.l. 17 lugi. 1937 n. 1400;
       legge 7 aprile 1938, n. 636; 8, T.U. 30 dicembre 192* n. 3269).
       In relazione a norme di carattere singolare ed anche eccezionale, è consentita l’interpretazione estensiva.
       tt’art. 55 del R.DX. 12 marzo 1936, n. 375, concede il privilegio delle imposte fisse di registro e ipotecarie alle concentrazioni di aziende di credito che abbiano luogo mediante cessione totale o parziale di tutti gli elementi che costituiscono un’azienda nel suo significato giuridico sì da dare luogo alla sostituzione della azienda di credito cessìonaria alla azienda di credito cedente.
       Tale privilegio si applica anche quando la azienda dì credito cedente si trovi in stato di liquidazione.
       Se, invece, come nella fattispecie, la cessione non si riferisce ad una azienda, ma a singole attività della stessa, sono dovute le imposte normali.
       Con effetto innovativo la legge 7 aprile 1938, n. 636, ha esteso il privilegio delle imposte fisse di cui all’art. 55 della legge predetta del 12 marzo 1936, n. 375, anche alle cessioni di singole attività di aziende di credito che si trovino in stato di liquidazione, e cò allo scopo di agevolare la liquidazione stessa.
       Le imposte di registro sono applicate secondo l’intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti da desumersi dal documento oggetto della registrazione, in quanto è sólo da tale documento e non pure da documenti ad esso estranei che la Finanza può desumere la prova che il titolo o la forma apparente non corrisponda alla sostanza ed agli effetti dell’atto stipulato. Casa.'itesi. /, 9 luglio 1949, est. Di Macco. Banca Naz. del Lavoro c Finanze (Riv. Leg. Fiscale, 1949, 670, con nota).
Per l’aitima massima v. coni. Cass., 19 agosto 1947, Ist. Naz. Prev. Soc e Prov. Ennac. Fin., in questa Riv., 1949, II, 132, con nota di B. Griziotti.
286,  - Successione - Detrazione debiti - Debito ih conto corrente bancario -Prova a mezzo estratti scritture - Ammissibilità.
       E’ ammissibile al passivo successorio, in detrazione dell’attivo, lo scoperto di un conto corrente bancario, derivante da emissione di assegni circolari il cui importo veniva addebitato al de cuius,. in quanto l’art. 45 legge sulle successioni ammette che 1 debiti cambiari o di altri effetti possano essere provati con annotazione sui libri di commercio debitamente tenuti dal creditore o dal debitore.
Coturni. Prov. Imp. Dir. e lnd. Bergamo, 2 luglio 1948.
HI. - TRIBUTI SPECIALI E TASSE
287.  - Contributo di miglioria - Cancellazione dall'elenco per essere i vantaggi neutralizzati dai danni dell'opera pubblica - Preclusione deflazione ai danni dinanzi l'A.G. ordinaria.
     Quando l’opposizione dei privato all’atto amministrativo di iscrizione nell’elenco e nella matricola del contributo di miglioria venga accolta perchè si riconosce che i vantaggi risentiti dall’imponibile iscritto sono completamente neutralizzati dai danni per altro verso derivati allo stesso immobile dall’opera pubblica, il privato non perde il diritto di chiedere davanti all’autorità giudiziaria ordinaria il risarcimento dei danni permanenti previsti dall’art, 46 della legge sull’espropriazione per causa di pubblica utilità.
Cass., sez. I, 25 maggio 11 t-Ul. est. Gualtieri. Baldacci c. Comune di Roma.