HNPICF hi dei libri del meseIhì Per il riconoscimento della libertà nell'orientamento sessuale Usare il diritto come scudo o come spada? di Elisabetta Grande •Sì -1 lavoro curato da Francesco Bilotta (Le unio- ni dello stesso sesso. Profili di diritto civile, co- munitario e comparato, pp. 281, € 19, Mimesis, Milano-Udine 2009) affronta uno dei temi più politicamente controversi e giuridicamente sen- sibili del nostro tempo. Mai come a partire dal- l'inizio del nuovo millennio la questione delle unioni fra persone dello stesso sesso ha tanto oc- cupato le menti e le penne dei giuristi occidenta- li, che, pur celebrando da almeno due secoli i di- ritti dell'individuo, soltanto oggi tentano di dare riconoscimento all'esigenza del singolo di asse- condare appieno il proprio orientamento sessua- le. La raccolta di scritti, a carattere fortemente interdisciplinare, nell'offrire una pluralità di prospettive, frutto delle differenti espe- rienze professionali dei suoi autori, esplora a tutto campo i risvolti giuridici dell'amore omosessuale, portando il letto- re a constatare come sia dav- vero recente e spesso ancora estremamente timido il tenta- tivo di cancellare per sempre quell'approccio al sessualmen- te diverso che nel XV secolo aveva condotto al rogo Gio- vanna D'Arco, una delle più famose transgender della no- stra storia. Le pagine del libro, scorrevo- li e puntuali, accompagnano il lettore in un viaggio nel tempo e nello spazio rendendolo - co- me vuole Malinowski - osserva- tore partecipe del trattamento giuridico dei rapporti omoses- suali e, nel gioco di specchi che immediatamente si determina, mette a nudo l'illusorietà dei dogmi e delle certezze di par- tenza. Crolla così una concezio- ne univoca dell'essere umano che dà per scontata l'esistenza di una natura stabile e perma- nente, o di una famiglia "natu- rale" realizzabile nella sola unione fra un uomo e una don- na o ancora di un rapporto ses- suale "naturale" contrapposto a uno "contro natura". Il supera- mento di una tale concezione imperiosa di natura umana ha recentemente consentito a un certo numero di sistemi giuridi- ci occidentali di rivoluzionare il proprio approccio nei confron- ti dell'amore omosessuale e di segnare un rapido passaggio dall'uso del diritto co- me spada, ossia come strumento di repressione, al suo utilizzo come scudo, cioè come mezzo di pro- tezione dell'amore "diverso". E il caso della Ger- mania, che fino al 1994 punisce, discriminandolo, il rapporto sessuale fra uomini, ma che il 1° agosto del 2001 emana una normativa con la quale rico- nosce e tutela le coppie gay, o dell'Olanda, che pu- re mantiene a lungo leggi anti-omosessuali, ma che oggi parifica a tutti gli effetti le unioni etero e omo- sessuali, consentendo a ogni coppia di registrare la propria unione o alternativamente di sposarsi. Op- pure ancora degli Stati Uniti d'America, in cui ad- dirittura fino al 2002 le leggi che sanzionano pe- nalmente i rapporti sessuali "non ortodossi" (le so- domy laws) sono accettate come costituzionalmen- te valide, mentre a partire dal 2004 si moltiplicano gli stati che permettono il same-sex marriage. Qual è l'attore istituzionale legittimato a intro- durre la tutela giuridica per l'amore fra persone dello stesso sesso? E questo il punto nodale che costituisce il leitmotiv di molti fra gli scritti del volume. Il suo dipanarsi conduce il lettore a mi- surarsi con il tema classico e sempre affascinante del rapporto fra giudice e legislatore, nella sua concretissima dimensione però, offerta dalla di- samina delle differenti soluzioni pratiche adotta- te nei vari ordinamenti per dare protezione alle coppie omosessuali. Il giudice, che interpretan- do evolutivamente la costituzione vi legga il pie- no rispetto per gli orientamenti sessuali degli in- dividui e vi scorga quindi l'obbligo di accordare tutela all'unione omosessuale, invade la sfera di competenza del legislatore? La dichiarazione di incostituzionalità di una legge che limita alle coppie eterosessuali l'accesso all'istituto matri- moniale, nel risolversi in una semplice individua- zione della volontà - sia pur implicita - del co- stituente, costituisce esercizio di un'attività pu- ramente tecnica? O, al contrario, essa è espres- sione di una scelta politica: è, cioè, esercizio di un vero e proprio potere creativo del diritto, co- me tale spettante solo al parlamento legittimato dal popolo? Il ruolo politico giocato dalle corti nella lettura della costituzione è da sempre al centro di feroci dibattiti, e ciò soprattutto quando l'affermazione dei diritti fondamentali dell'individuo non può che passare attraverso la via della giurisprudenza costituzionale, perché si tratta di diritti delle mi- noranze che la maggioranza non sarebbe mai di- sposta ad accordare per via legislativa. Negli Stati Uniti questo conflitto istituzionale aveva scaldato gli animi - e anche le munizioni - ai tempi di Brown v. Board of Education, quando nel 1954 la Corte Suprema Federale aveva dichiarato incosti- tuzionale la segregazione razziale nelle scuole. Ta- le principio di civiltà contrastava con la volontà dei parlamenti degli stati del Sud. Il timore di conflit- ti istituzionali e sociali troppo aspri spiega dunque la cautela con cui i giudici americani, sudafricani o canadesi si muovono oggi quando dichiarano in- E. Grande insegna sistemi giuridici comparati all'Università del Piemonte Orientale grandedunipm.it costituzionali le norme che limitano a coloro che appartengono a sessi opposti l'accesso all'istituto matrimoniale. Mai come in relazione al tema della tutela dell'amore gay le corti hanno infatti cercato soluzioni di concerto, sospendendo spesso le de- claratorie di incostituzionalità per un certo perio- do al fine di consentire ai parlamenti di interveni- re approvando i necessari adeguamenti legislativi. A fianco delle ipotesi dove è direttamente il legi- slatore a riconoscere tutela alle unioni omosessua- li, nella forma dell'unione registrata o in quella più egualitaria del vero e proprio matrimonio, sono così parecchi i casi in cui le corti indicano in ma- niera più o meno precisa la soluzione costituzio- nalmente corretta al legislatore, che interviene di conseguenza. La ricerca di una dialettica costruttiva fra circuito politico e circuito giurisdizionale per garantire il rispetto del diritto fondamentale all'amore di una minoranza come quella omo- sessuale non è tuttavia sempre dimostra il re- cente caso della California. Lo scontro fra la locale Corte su- prema, che nel maggio 2008 di- chiara costituzionalmente ille- gittimo il divieto di matrimonio gay, e la maggioranza dei citta- dini che non accettano interfe- renze su un tema che ritengono di loro esclusiva competenza, sfocia infatti, nel novembre 2008, nell'approvazione di un referendum modificativo della Costituzione volto a definire il matrimonio come la sola unio- ne fra un uomo e una donna. L'ultimo atto di questa batta- glia è una sentenza del 26 mag- gio 2009 che dichiara validi i matrimoni gay celebrati duran- te il vigore della sentenza. Resta però un interrogativo di fondo, destinato a mantene- re aperta la questione degli spa- zi decisionali spettanti rispetti- vamente alla politica o al giudi- ce e a porre ancora in discus- sione le scelte dei cittadini dei tanti stati americani che per via di referendum hanno emenda- to le loro Costituzioni per vie- tare tutela giuridica alle coppie omosessuali. Fino a che punto è costituzionalmente ammissi- bile che una maggioranza com- prima i diritti fondamentali di una minoranza? Sarebbe mai possibile che attra- verso un referendum si emendasse la costituzione nel senso di un ritorno alla schiavitù o alla segre- gazione razziale, se la maggioranza dei cittadini lo volesse? Esistono tipologie di diritti della persona che non possono mai essere cancellati dalla vo- lontà legislativa, neppure costituzionale? Fra que- sti vi è anche il diritto a vivere compiutamente la propria sessualità in tutte le sue forme di relazio- ne? Siamo lontani da una risposta condivisa. Di ciò sono chiara testimonianza, l'atteggiamento troppo timido e prudente del legislatore comuni- tario o quello decisamente discriminatorio del si- stema italiano. Lentamente, tuttavia, una nuova sensibilità ver- so il pieno riconoscimento della libertà di orienta- mento sessuale dell'individuo pare farsi strada sia nell'opinione pubblica che nelle coscienze dei pro- duttori di diritto, e se ciò avviene è anche per me- rito di libri come questo.