PERSO NE & IMPRESE to a quanto disposto in materia dai fondi strutturali e ai criteri generali adottati dalla BEI, si è pensato di considerare come PMI quelle imprese che abbiano: a) un numero di dipendenti non superiore a 500; b) un immobilizzo netto di capitale non superiore ai 75 milioni di ECU; c) una partecipazione al proprio capitale da parte di una grande impresa non superiore a un terzo. Applicando tali criteri definitori le PMI rappresentano oltre il 95% del totale delle imprese della Comunità, per un'occupazione pari al 60% nell'industria e al 75% nei servizi. Queste percentuali ci fanno comprendere come i parametri utilizzati siano eccessivamente elevati, soprattutto quello relativo al numero dei dipendenti. Non a caso soglie inferiori vengono adottate per settori che richiedono politiche speciali. Si può quindi presumere che con l'approssimarsi della realizzazione di un mercato unico ci si indirizzi verso una definizione più direttamente espressiva della realtà economica e produttiva delle imprese minori. Ciò eviterebbe un utilizzo dispersivo, e per ciò stesso poco efficiente, delle risorse -non molto elevate peraltro - messe a disposizione di questo settore. La mancanza di una definizione più precisa, infatti, comporta un'ulteriore conseguenza negativa. In una situazione di così ampia competizione per l'accesso a risorse scarse, risultano inevitabilmente penalizzate le a-ziende più piccole, quelle che maggiormente avrebbero bisogno di usufruire degli interventi previsti, cioè le imprese che, in ultima analisi, erano state pensate come i destinatari finali della politica per le PMI. Di fronte a tale situazione e nella consapevolezza della lacuna presente nella disciplina europea, il 20 settembre 1991 è stato pubblicato un Documento di lavoro sugli aiuti di stato alle PMI, in cui la Commissione europea ha proposto di definire la PMI, ai fini dei regimi di aiuto, come un'impresa che soddisfa contemporaneamente i tre seguenti requisiti: a) un numero di dipendenti non superiore a 250; b) un fatturato non superiore a 20 milioni di ECU; c) una partecipazione al proprio capitale, da parte della grande impresa, non superiore a un terzo. Nei casi in cui sia poi necessario distinguere tra imprese piccole e medie si propone di definire piccola l'impresa che: a) ha meno di cinquanta dipendenti; b) presenta un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU; c) appartiene per non più di un terzo a una impresa di grandi dimensioni al fine di garantire un grado adeguato di indipendenza. Se in campo europeo non si è ancora giunti, al di là dei propositi della Commissione in questo documento, a una definizione certa di PMI, anche nella legislazione di ausilio presente in Italia vi è stato per lungo tempo un dibattito acceso e una serie di provvedimenti legislativi che hanno modificato, in itinere, i limiti dimensionali di identificazione delle PMI. Con riferimento alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione, la legge 12 agosto 1977 n. 675 affida al CIPI il compito di fissare i limiti e i criteri per la classificazione delle PMI (art. 2, comma secondo, lettera f) in rapporto al numero di occupati e all'ammontare del capitale investito. Il Comitato interministeriale per il coordinamento delle politiche industriali ha adempiuto a questo suo dovere con la deliberazione 11 giugno 1979, la quale considera piccole e medie imprese quelle con capitale investito non superiore a 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti. Tale delibera, per quel che riguarda il limite dimensionale relativo al capitale investito, prevede un aggiornamento con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, utilizzando il deflat-tore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10% del valore del capitale precedentemente stabilito. Quindi, secondo l'attuale aggiornamento, DM 5 giugno 1990, il limite dimensionale Nuovi criteri di definizione delle PMI da parte della Comunità europea. Anche in Italia una serie di provvedimenti legislativi ha modificato in Itinere i limiti dimensionali di identificazione delle PMI. 37