COSTRUIRE IL MERCA TO L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tende a salvaguardare una concorrenza effettiva. 70 rispetto a quello nell'ambito del quale l'impresa concessionaria di un diritto esclusivo si trova in posizione dominante17. Sempre in materia di delimitazione dell'ambito oggettivo della riserva riconosciuta dalla legge, l'Autorità ha affermato per la prima volta un principio che è destinato a costituire uno stimolo di non poco rilievo .per il legislatore ordinario in relazione al recepi-mento delle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie. È stato infatti affermato che in presenza di disposizioni comunitarie direttamente efficaci, che aboliscano il regime di esclusiva in relazione ad un determinato servizio, il disposto dell'art. 8 della legge n. 287/90 non può essere addotto a giustificazione della riserva. «In questo caso, infatti, dal momento in cui l'atto comunitario assume efficacia nell'ordinamento interno, l'attività economica non è più soggetta a riserva e rientra, quindi, nella sfera della libertà di iniziativa economica privata, prevista e garantita dall'art. 41 della Co- 1 R stituzione» . Con questa decisione, resa in materia di telecomunicazioni, è stato stabilito che costituisce abuso di posizione dominante il rifiuto della fornitura di linee in affitto da parte del monopolista legale della gestione della rete pubblica di telecomunicazioni, volto a riservare a sé il mercato di servizi di telefonia per gruppi chiusi di utenti su rete privata virtuale, essendo questo mercato contiguo a quello riservato della telefonia vocale, ma da esso distinto e liberalizzato dall'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva n. 90/388, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano. Ma la posizione attribuita all'Autorità volta al controllo di normali condizioni di concorrenza sul mercato non si limita alle ipotesi in cui manchi un'esplicita disposizione legislativa. Nella stessa legge n. 287/90, il legislatore riconosce, infatti, all'Autorità un potere di intervento, seppur in forma indiretta, anche relativamente alle restrizioni alla concorrenza che originino da atti normativi. È, infatti, previsto agli artt. 21 e 22 della predetta legge che, allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individui i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti di carattere generale determinino distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. A tal fine essa segnala le situazioni distorsive al Parlamento ed al Governo e, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie da assumere per rimuovere o prevenire le distorsioni. Tale potere di segnalazione è previsto anche in relazione a iniziative legislative o regolamentari che abbiano per effetto di sottomettere l'esercizio di un'attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative; di stabilire diritti esclusivi in certe aree; di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita. Esercitando i poteri conferitile dagli artt. 21 e 22 della legge n. 287/90 l'Autorità è intervenuta più volte. In particolare, ha espresso i propri poteri di segnalazione in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica e di telecomunicazioni, inviando, per quest'ultimo settore, fino al momento in cui si scrive, ben undici segnalazioni19. Da tale quadro risulta che anche nell'ipotesi in cui la valutazione di opportunità sulla forma di mercato in cui esercitare una data iniziativa economica venga svolta dal legislatore attraverso atti normativi, l'Autorità ha comunque un potere, seppur propositivo, di evidenziare a Parlamento e Governo le distorsioni alla concorrenza, rappresentando le proprie proposte per il raggiungimento di condizioni di mercato ispirate alla libera concorrenza. Disciplina della concorrenza e regolazione La disciplina della concorrenza non può, tuttavia, confondersi con la regolazione dei settori specifici che necessitano di precise regole e discipline. È, pertanto, opportuno demandare ad organismi tecnici ed indipendenti il compito di definire le regole che assicurino l'evoluzione dei mercati. Una specifica regolamentazione per ogni tipo di attività attraverso agenzie specializzate, infatti, consente che venga esercitato il controllo sugli standard qualitativi desiderati e sulle dinamiche dei prezzi del servizio erogato, nel ri-